8 Febbraio 2018

Il welfare aziendale nella Legge di Bilancio 2018

di Cristian Valsiglio

Prosegue, anche con la L. 205/2017, il percorso del Legislatore volto a favorire il welfare aziendale proposto dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

La Legge di Bilancio 2018 interviene in 2 direzioni:

1. l’estensione dei servizi agevolabili;

2. la correzione di effetti distorsivi volti a neutralizzare i benefici previsti.

In merito al primo ambito, l’articolo 1, comma 28, L. 205/2017, introducendo la lettera d-bis), all’articolo 51, comma 2, Tuir, è volto a rendere esente da imposte e contributi le somme, i rimborsi e i servizi collegati all’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico.

Sotto l’aspetto prettamente soggettivo si evidenzia che le somme erogate o i rimborsi per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico devono essere rivolti a favore della generalità o categorie di lavoratori dipendenti.

Non sembra, per lo meno dal punto di vista letterale, che la predetta formula (riferita alla generalità o a categorie di dipendenti) sia riproposta in presenza di spese sostenute direttamente dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale. Probabilmente l’Agenzia delle entrate ci spiegherà se la distinzione era voluta.

Sempre sotto l’aspetto soggettivo, innovativamente, le somme, i rimborsi e i servizi devono essere rivolti ad abbonamenti del dipendente o dei familiari di cui all’articolo 12, Tuir, ma alla condizione che essi siano fiscalmente a carico.

Il beneficio fiscale è sicuramente volto a favorire una linea ecologista del sistema, cercando di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico in luogo di mezzi privati, così riducendo l’inquinamento ambientale e logistico.

La seconda misura riguarda un élite di sistema: i datori di lavoro che concedono azioni ai propri dipendenti.

Se la precedente Legge di Bilancio aveva consentito misure agevolative di favore alla trasformazione del premio monetario in azioni, la nuova disposizione effettua dei correttivi opportuni al fine di evitare un disincentivo.

Infatti, se da un lato la L. 232/2016 aveva previsto l’applicazione di piene misure agevolative laddove il dipendente optasse per una sostituzione del premio monetario in azioni, consentendo addirittura di sfruttare l’agevolazione vendendo le azioni il medesimo giorno in cui ne viene in possesso, la L. 205/2017 ha impatto sulla tassazione delle plusvalenze.

La nuova disposizione, sostanzialmente, consente di evitare il cortocircuito secondo il quale al premio detassato si applica l’imposta sostitutiva del 10%, mentre le plusvalenze delle azioni vendute sono tassate con la maggior aliquota del 26%.

Con la modifica normativa, l’aliquota di tassazione dei redditi finanziari del 26% colpirà la differenza tra il prezzo della vendita e l’importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni, anziché l’intero importo del prezzo della vendita delle stesse.

Le misure proposte dalla Legge di Bilancio confermano un particolare interesse del Legislatore verso il welfare aziendale defiscalizzato; non resta, a questo punto, che attendere la risposta da parte di aziende e imprenditori.

 

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