16 Maggio 2017

Il welfare aziendale nel nuovo Ccnl Metalmeccanica industria

di Michele Donati

Dal 1° giugno 2017 le aziende che applicano il Ccnl Metalmeccanica industria saranno tenute a corrispondere ai lavoratori prestazioni di welfare, destinando a questa finalità importi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale e crescenti per gli anni 2017 (100 euro annui), 2018 (150 euro ) e 2019 (200 euro).

Si tratta di una novità di grande rilievo a livello di relazioni sindacali, in virtù del fatto che la definizione dei piani di welfare aziendale fa per la prima volta il suo ingresso nella contrattazione collettiva nazionale, dopo essere stata prevista in sede di contrattazione di secondo livello, ovvero individuale.

Destinatari di tali emolumenti saranno i lavoratori in forza (con contratto a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato avente in ogni caso durata superiore ai 3 mesi) alla data del 1° giugno di ciascun anno, ovvero coloro assunti in seguito e comunque entro il 31 dicembre; l’erogazione effettiva delle prestazioni dovrà poi avvenire entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Gli importi indicati non saranno riparametrati in base a part time o a periodi ridotti di effettivo rapporto di lavoro nell’arco del periodo di maturazione, ferma restando l’esclusione per coloro che risultano essere posti in aspettativa non retribuita.

Tali importi sono da intendersi ulteriori rispetto a quelli eventualmente previsti in sede di contrattazione individuale o di regolamento aziendale; discorso diverso vale in caso di previsione anteriore rispetto al nuovo testo del Ccnl da parte di accordi di secondo livello: in questo caso si invitano le parti sociali firmatarie a trovare una sintesi che permetta di omologare e amalgamare le differenti fonti.

L’accordo interconfederale del 27 febbraio 2017, nel definire e approfondire le prime linee guida della materia, si preoccupa anche di fornire un elenco esemplificativo e non esaustivo della gamma di beni e servizi che possono rientrare nel concetto di welfare aziendale; trovano posto:

  • istruzione e educazione;
  • tempo libero;
  • assistenza alla persona (sociale, personale e sanitaria);
  • culto;
  • borse di studio;
  • buoni spesa di vario genere.

I beni/servizi oggetto di welfare possono essere nella disponibilità diretta dell’azienda (intendendosi per tale anche ciò che è legato ad aziende del gruppo), ovvero può essere frutto di convenzioni e approvvigionamento con strutture esterne.

Vista la novità della materia, e la sua estrema peculiarità in merito alla disciplina e agli istituti tradizionali del diritto del lavoro, un focus molto importante è presumibile sia quello che mira a verificare l’effettiva erogazione delle prestazioni oggetto dei piani di welfare, e per questo si invita a dare sin da subito chiara evidenza delle varie fasi sui quali si articolano le erogazioni (modalità di approvvigionamento da parte dell’azienda, modalità e tempistiche di erogazione ai lavoratori, effettiva fruizione da parte di questi ultimi).

 

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