4 Luglio 2017

A volte ritornano: la nuova decontribuzione sui premi di risultato

di Roberto Lucarini

A volte ritornano.

Pur se accantonati dal nostro Legislatore, nel caso per mancanza di risorse pubbliche sufficienti, alcuni istituti, a volte, ritornano: è il caso della decontribuzione sulle erogazioni relative a premi di produttività.

Come sapete, dal 2016 la tassazione sostitutiva sui premi di produttività è stata posta a regime: fine delle continue proroghe e 10% d’imposta sostitutiva, in cambio appunto di Irpef e addizionali a tassazione ordinaria. In più, con la Legge di Stabilità 2017, si è anche ampliata tale forma di agevolazione, sia in termini quantitativi che soggettivi. Ma non solo: si è introdotto anche un welfare premiale, grazie al quale i premi in denaro possono essere sostituiti, con stessa agevolazione, da beni o servizi erogati al lavoratore.

Fino ad aprile scorso, questo era il quadro.

Anni addietro, ricorderà chi ha buona memoria, a una forma di detassazione era abbinata un’agevolazione contributiva (decontribuzione), sulle stesse retribuzioni premiali, con riduzione quindi dell’onere previdenziale. Si scoprì, infine, che le risorse non erano sufficienti (e quando lo sono mai nel nostro Paese… specie in tema previdenziale?) e che, di conseguenza, era opportuno dimenticarsi di una riduzione dei contributi.

Col 24 aprile scorso, invece, si è assistito a un contrordine: ecco riapparire la nuova decontribuzione da applicarsi sui suddetti premi. Lasciamo fare le considerazioni economico-politiche: i nostri conti pubblici, infatti, vanno avanti e indietro come una fisarmonica. Peccato che chi la suona sia un pessimo musicista!

Fatto è che, dalla data appena citata, è possibile operare una riduzione contributiva sulle erogazioni premiali, a queste limitate condizioni:

  • massimo importo annuo del premio decontribuibile: 800 euro;
  • riduzione contributiva pari a venti punti percentuali per il datore e totale per il lavoratore;
  • il tutto a patto che l’accordo premiale preveda il coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

A parte il fatto che, per strutturalizzare una tassazione diretta agevolata, non sarebbe stato male inserirne le norme nel Tuir, il quale, teoricamente, dovrebbe essere la normativa di riferimento per tali situazioni (Testo Unico, appunto); si è scelta, invece, la legge di Stabilità 2016, che rimarrà quindi quale disposizione esterna.

Ciò che più rileva tuttavia, sul piano pratico, è la trasposizione nel concreto del bel concetto di coinvolgimento paritetico dei lavoratori: se vorrete fare questo esercizio andatevi a leggere l’articolo 4, D.M. 26 marzo 2015, e il punto 1.4 della circolare n. 28/E/2016 dell’Agenzia delle entrate. Buona fortuna…

E poi vogliamo dire qualcosa circa lo sfasamento temporale tra la detassazione, che poteva iniziare dal 1° gennaio 2017, e la decontribuzione, che parte invece dal 24 aprile scorso? Avete idea di quanto sia agevole spiegarsi con il cliente nel caso, non infrequente, in cui un’azienda abbia già sottoscritto e depositato un accordo ante D.L. 50/2017 sulla decontribuzione, e vi chieda ora la possibilità di ottenere anche una riduzione contributiva?

Situazione senza soluzione, ma non così semplice da illustrare.

Provate a pensarci, magari sotto l’ombrellone: risparmierete il prezzo della Settimana Enigmistica, ottenendo lo stesso risultato.

 

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