Vittime del terrorismo: novità in tema di benefici
L’Inps, con circolare n.98 del 9 giugno 2016, ha offerto precisazioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo, innovando in parte quanto già determinato con la circolare n.144/15.
Per quanto riguarda il beneficio dell’aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva, ex art.3, L. n.206/04, in favore di coniuge e figli dell’invalido a seguito di matrimonio contratto successivamente all’evento, l’Istituto precisa che, anche nel caso in cui al momento dell’evento terroristico la vittima era coniugata e successivamente è intervenuta sentenza di divorzio, il beneficio in esame può essere riconosciuto anche all’eventuale nuovo coniuge e ai figli dell’invalido. Resta fermo che, qualora il beneficio in esame sia stato già riconosciuto ai genitori della vittima, la nuova disposizione non trova applicazione.
In relazione al diritto a pensione immediata ex art.4, co.2, L. n.206/04, per tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e stragi di tale matrice, viene precisato che la pensione dovrà essere calcolata utilizzando l’ultima retribuzione integralmente percepita dal lavoratore al momento dell’evento terroristico e incrementata ai sensi dell’art.2, L. n.206/04. Ciò posto, considerato che l’art.4 citato, come modificato dall’art.1, co.165, L. n.190/14, prevede il diritto all’accesso al beneficio, oltre che nei confronti di coloro che erano iscritti a una forma assicurativa obbligatoria al momento dell’evento terroristico, anche in favore dei soggetti che si siano assicurati successivamente, si dovrà, in tale fattispecie, prendere a riferimento la retribuzione percepita nel periodo immediatamente precedente il momento della presentazione della domanda di accesso al beneficio.