Violazioni soggette a diffida amministrativa ex D.Lgs. 103/2024: ulteriori chiarimenti
di Redazione Scarica in PDFL’INL, con nota n. 6774 del 17 settembre 2024, facendo seguito alla nota INL n. 1357/2024, che ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione del D.Lgs. 103/2024, elenca le violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli articoli 1 e 6, D.Lgs. 103/2024. L’Ispettorato precisa che dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal Legislatore, comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire un’efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori (come previsto dall’articolo 6, D.Lgs. 103/2024), in applicazione dell’articolo 38, comma 2, Costituzione.
Inoltre, in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei 5 anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’articolo 6, D.Lgs. 103/2024, sia ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
La nota, nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso, contiene in allegato anche il modello di verbale di diffida amministrativa, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido “a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione” (articolo 6, D.Lgs. 103/2024).