Violazione per legge sopravvenuta: ammessa con limiti
di RedazioneLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con pronuncia a Sezioni Unite del 27 ottobre 2016, n. 21691, ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di norme di diritto, anche intese come disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, qualora siano applicabili al rapporto dedotto in giudizio perché dotate di efficacia retroattiva. Tale ricorso incontra il limite del giudicato e, se la sentenza si compone di più parti connesse tra loro in un rapporto per il quale l’accoglimento dell’impugnazione nei confronti della parte principale determinerebbe necessariamente anche la caducazione della parte dipendente, la proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte principale impedisce il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima. È quindi cassata con rinvio la sentenza di merito, accogliendo il motivo di ricorso del datore, che, dopo la conversione del rapporto a tempo indeterminato, chiede l’applicazione dell’articolo 32, comma 5-7, L. 183/2010, che ha modificato la disciplina del risarcimento del danno in caso di contratto a termine illegittimo, benché tale norma sia entrata in vigore dopo la sentenza di Appello che ha deciso sul risarcimento del danno, ma prima della richiesta di notifica del ricorso per Cassazione: l’impugnazione della parte della sentenza che ha affermato l’illegittimità del termine esprime la volontà di caducare anche la parte, strettamente collegata da un nesso causale, sul risarcimento del danno derivante dall’illegittimità.
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