Variazione tassi Bce: modifica dell’interesse di dilazione e di differimento Inps
di Redazione Scarica in PDFL’Inps, con circolare n. 89 del 16 settembre 2024, ha comunicato che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur) con decorrenza dal 18 settembre 2024. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.
A decorrere dal 18 settembre 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,65% annuo.
La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), D.L. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.
Nelle ipotesi di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.