14 Settembre 2022

Variazione interesse di dilazione e di differimento: i chiarimenti Inps

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 100 del 12 settembre 2022, ha fornito chiarimenti in ordine alla variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’aumento, disposto dalla Bce con la decisione datata 8 settembre 2022, di 75 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur), che, a decorrere dal 14 settembre 2022, è pari all’1,25%.

Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, e comma 10, L. 388/2000.

Interesse di dilazione e di differimento – L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili a decorrere dal 14 settembre 2022 è pari al tasso del 7,25% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
A decorrere dal 14 settembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 7,25% annuo.

Sanzioni civili – Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 6,75% in ragione d’anno (tasso dell’1,25% maggiorato di 5,5 punti).

 

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