21 Aprile 2022

Variazione del Ccnl: un’interessante pronuncia dal Tribunale di Vicenza

di Luca Vannoni

Il recente decreto ex articolo 28, L. 300/1970, pronunciato dal Tribunale di Vicenza in data 23 marzo 2022, offre lo spunto per affrontare le principali questioni che caratterizzano la variazione del Ccnl, in particolare quando discende da valutazioni organizzative e sindacali effettuate dal datore di lavoro, e non da obblighi di legge (ad esempio, trasferimento d’azienda, ex articolo 2112, cod. civ.) o contrattuali (ad esempio, in caso di cambio appalto).

È fatto noto che, all’importanza fondamentale che rivestono i Ccnl nella gestione dei rapporti di lavoro, sottolineata da provvedimenti legislativi relativi all’applicazione di benefici normativi e contributivi (articolo 1, comma 1175, L. 296/2006), alla deroga di standard legali (si vedano le tante deleghe presenti nel D.Lgs. 81/2015 o nel D.Lgs. 66/2003), a obblighi contributivi (articolo 1, comma 1, D.L. 338/1989), si accompagna una debole struttura normativa di riferimento.

La contrattazione collettiva si fonda, infatti, su una disciplina il cui caposaldo – l’articolo 39, Costituzione – è rimasto inattuato. La norma costituzionale, si ricorda, prevedeva la registrazione dei sindacati (inattuata), da cui sarebbe derivata l’“efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”. Stesso destino, ma per ragioni diverse, ha incontrato il Capo III, Libro Quinto, cod. civ.: in questo caso, a impedire la vigenza delle norme in materia di contrattazione collettiva, è il venir meno della natura corporativa dei sindacati (compatibile, nel 1942, con l’ordinamento fascista, ma non con le disposizioni dell’Italia repubblicana, si veda articolo 39, Costituzione).

Di conseguenza, in assenza di norme specifiche – o meglio, non essendo applicabili quelle esistenti – tale fonte di regolamentazione dei rapporti di lavoro è soggetta alle norme generali in materia di contratti (articolo 1321 ss., cod. civ.), definite di diritto comune, che ovviamente non tengono in considerazione la caratteristica tipizzante di essa, e cioè l’efficacia, o esigibilità, degli accordi collettivi nei confronti di soggetti, datore di lavoro e lavoratori, che non hanno sottoscritto direttamente il contratto collettivo.

Molti altri sono gli aspetti che non trovano alcun supporto in tale disciplina, primo tra essi sicuramente la scelta del Ccnl: in un quadro dove ormai sono vicini a 1.000 i Ccnl depositati al Cnel, le imprese spesso si trovano a ragionare sia sulla scelta iniziale, sia su possibili variazioni del Ccnl legate alla comparsa di nuovi contratti.

È bene precisare che, non essendo vincolata da norme di legge la scelta del Ccnl, il datore di lavoro è potenzialmente libero di scegliere la contrattazione collettiva da utilizzare come riferimento per i rapporti di lavoro: la necessità di rispettare il requisito della maggior rappresentatività comparata e gli effetti contributivi potranno indirizzare ovviamente la scelta.

Tali aspetti, soprattutto nella fase magmatica che ora vivono le organizzazioni sindacali, con ricorrenti spaccature anche sul fronte datoriale, creano non pochi problemi in ordine all’esigibilità delle intese collettive a lavoratori non iscritti alle sigle che le hanno sottoscritte.

Il caso affrontato dal Tribunale di Vicenza riguarda un ricorso ex articolo 28, St. Lav., presentato dalle associazioni territoriali di Cgil, Cisl e Uil – a seguito del mancato svolgimento di assemblea sindacale (non concessa dal datore di lavoro), presso 2 distinte imprese – in quanto firmatarie del Ccnl Unic 26 ottobre 2006, il cui termine di efficacia sarebbe stato prorogato dall’ipotesi di accordo del 21 gennaio 2021, dal 1° novembre 2019 al 30 giugno 2023.

Le 2 società resistenti, viceversa, contestavano la vigenza del Ccnl Unic ed evidenziavano come avessero contribuito alla costituzione, nel giugno 2021, dell’associazione datoriale Federconcia Italia, aderendovi già dall’ottobre 2021, comunicando l’applicazione, sempre da ottobre 2021, del Ccnl Federconcia (sottoscritto il 31 agosto 2021 tra Federconcia Italia e Confial, con decorrenza dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2024).

Il giudice del lavoro vicentino, dopo aver assodato che le 2 società non fossero vincolate al rispetto del Ccnl Unic per effetto della mancata adesione a Unic, analizza se vi sia stata data applicazione per fatti concludenti del Ccnl Unic e, in particolare, se i 2 datori di lavoro resistenti ne abbiano applicato porzioni estranee agli aspetti meramente retributivi, sulla base del presupposto che “la mera applicazione da parte delle convenute delle clausole negoziali afferenti gli aspetti retributivi non è dato significativo ai fini di causa, ben potendo un simile comportamento essere giustificato – e così in concreto è stato giustificato – a mente del disposto dell’art. 36 Cost. e, quindi, della necessità da parte delle convenute di attribuire ai propri dipendenti una retribuzione proporzionata (alla qualità e quantità del lavoro svolto) e sufficiente (ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa)”.

L’applicazione per fatti concludenti deve, quindi, essere verificata relativamente alla parte di carattere normativo attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro e non solo alla parte economica: al di là dell’esito del ricorso in commento, è sicuramente interessante il giudizio, condiviso dal Tribunale di Vicenza, secondo cui il rispetto dei soli minimi retributivi rappresenta di fatto un obbligo derivante dall’articolo 36, Costituzione, e, quindi, elemento non sufficiente per ritenere nei fatti che vi sia stata applicazione di un determinato Ccnl.

Dal materiale probatorio di causa risulta che soltanto una delle 2 società resistenti ha concretamente applicato il Ccnl Unic, mediante, ad esempio, riferimenti espressi nei provvedimenti disciplinari e richiami nella contrattazione aziendale (in un contratto di carattere aziendale si afferma apertamente di fare applicazione del Ccnl Industria concia Unic).

La volontà di svincolarsi dal Ccnl Unic è stata manifestata soltanto nel mese di ottobre 2021, contestualmente alla scelta di applicare altro Ccnl – del 31 agosto 2021 – stipulato da Federconcia Italia, alla quale è associata la resistente: non essendo stata data disdetta 6 mesi prima della scadenza (articolo 71, Ccnl Unic), l’evidente volontà espressa di non applicare più il ccnl unic produrrà i suoi effetti soltanto alla data del 30 giugno 2023.

Pertanto, è stata ritenuta antisindacale la scelta di non applicare più, sotto ogni aspetto, il ccnl unic di cui le OO.SS. ricorrenti sono firmatarie, e, pertanto, il giudice di Vicenza ha ordinato alla convenuta l’integrale applicazione del Ccnl Unic e, con ciò, di consentire alle ricorrenti di convocare assemblea e di riconoscere le Rsa esistenti.

 

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