Validità della lettera di licenziamento firmata da persona diversa dal datore
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/07/giustizia6.jpg)
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 maggio 2017, n. 12106, ha stabilito che la produzione in giudizio d’una lettera di licenziamento priva di sottoscrizione alcuna o munita di sottoscrizione proveniente da persona diversa dalla parte che avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, purché tale produzione avvenga ad opera della parte stessa nel giudizio pendente nei confronti del destinatario della lettera di licenziamento medesima.
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