Utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente e articolo 17-bis
di Luca VannoniI nuovi obblighi dell’articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, introdotto dal D.L. 26 ottobre 2019, sintetizzabili nel versamento separato delle ritenute, scattano se vengono affidate a un’impresa, mediante contratto di appalto o affidamenti vari, opere o servizi di importo annuo superiore a 200.000 euro.
Oltre a queste condizioni generali di innesco, e fatta salva la certificazione di regolarità fiscale, i contratti di appalto o i rapporti negoziali comunque denominati devono caratterizzarsi, contestualmente, da:
– prevalente utilizzo di manodopera;
– prestazione svolta presso le sedi del committente;
– utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
Con l’emanazione della circolare n. 1/E/2020 da parte dell’Agenzia delle entrate sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine ai nuovi obblighi in materia di versamento delle ritenute nei contratti di appalto. Vediamo come è stata interpretato il requisito di “beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Secondo l’Agenzia delle entrate, i beni strumentali “saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di prestare i loro servizi, ma ciò non esclude che siano utilizzate altre categorie di beni strumentali”.
Sarebbero stati graditi esempi, più che un richiamo generale, come l’utilizzo di impalcature (nei cantieri edili o navali) quale unico strumento fornito dal committente (o, come spesso accade, dall’appaltatore in caso di subappalto).
Ad ogni modo, come soglia di tolleranza, si ammette l’occasionale utilizzo di beni strumentali da parte dei lavoratori dell’appaltatore riconducibili al committente, “non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio”. Quest’ultima precisazione sembra un po’ sfuocata, visto che il concetto di indispensabilità è quanto mai sfumato (se è stato utilizzato dall’appaltatore, è stato comunque ritenuto indispensabile): forse, sarebbe stato meglio agganciare l’occasionalità all’utilizzo in fasi prodromiche o finali, esterne all’essenza dell’oggetto dell’appalto, ovvero a strumenti non caratterizzanti l’attività svolta dall’appaltatore.
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20 Febbraio 2020 a 10:03
Gent.mi tutti, nel ringraziare il valido collega Luca per lo spunto o meglio la conferma odierna, Vi sottopongo un esempio di un mio cliente che opera nella Metalmeccanica Industria e presta attività nella filiera dell’appalto per la costruzione di imbarcazioni a volte in qualità di committente a volte di appaltatore.
Esempio di ponteggio nel caso in questione.
“Quando andiamo a lavorare a bordo di una imbarcazione nella Sede del Committente, il ponteggio per noi è indispensabile utilizzarlo per muoverci da un ponte all’altro della barca ma il ponteggio non è stato da noi né montato e né fornito, ma è certamente un appalto che il Committente ha dato ad una ditta terza, quindi neanche di proprietà del Committente.
Gli strumenti che utilizziamo a casa del Committente sono ad esempio i ponteggi, i carroponti, i muletti, l’impianto di aspirazione, l’impianto gas ossigeno, praticamente tutte attrezzature che sono fisse nel cantiere, ma indispensabili per la ns. attività. Ad esempio noi portiamo le saldatrici, ma se il cantiere non ci fornisce i gas per la saldatura non possiamo lavorare.”
La norma così come scritta appare troppo discrezionale, senza esempi contestualizzati (impossibili da comprendere tutte le casistiche e fattispecie perchè sono infinite… si pensi ad es. che nella costruzioni di imbarcazioni ci sono delle varie fasi di lavorazioni che possono alcune essere fatte nella sede del committente ed altre nella sede dell’appaltatore, …) è impossibile anche consigliare la clientela sul da farsi.
Grazie per quello che fate e per essere uno strumento irrinunciabile per lo svolgimento della ns. attività.
cdl Paolo Barbisan
25 Febbraio 2020 a 18:15
Ciao Paolo,
le questioni sull’utilizzo degli strumenti non sono di semplice soluzione, anche perché l’interruttore della norma si accontenta di un aspetto fattuale senza pesarlo nel contesto contrattuale (al di là dell’organizzazione degli strumenti ex art. 29): prudenzialmente sono tutte situazioni da considerare come rientranti nell’obbligo.
Grazie di cuore per i complimenti.
Luca