28 Novembre 2018

Tutor e obbligo Inail: dal tirocinio all’apprendistato

di Fabrizio Vazio

Il tutor dell’apprendista ha obbligo assicurativo in quanto tale o solo se rientra tra le figure assicurabili all’Inail (e quindi non è assicurabile il titolare di ditta individuale non artigiana)? Vediamo la risposta, assai importante per aziende e consulenti.

 

Premessa

Come noto, il sistema di tutela previdenziale italiano non prevede l’onnicomprensività della tutela assicurativa; in altre parole, non tutti sono assicurati all’Inail, anche se svolgono attività rischiose.

Non basta, quindi, la presenza del requisito oggettivo, previsto, ai sensi dell’articolo 1, T.U. 1124/1965, per coloro che siano addetti a macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché alle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l’impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. Non è nemmeno sufficiente essere ricompresi nell’elenco di 28 attività che l’articolo 1 elenca e per le quali la sussistenza del rischio è data per presupposta.

Occorre, infatti, che il soggetto sia ricompreso nelle figure assicurabili di cui all’articolo 4 dello stesso T.U. o nelle sue estensioni avvenute per via giurisprudenziale o normativa (e in qualche caso interpretativa, come si vedrà).

A ben vedere, sono molte le categorie escluse, ossia i soggetti che, pur possedendo il requisito oggettivo di tutela, perché svolgono attività a rischio, non sono assicurabili.

È noto l’esempio (del tutto reale, non di scuola) del macellaio titolare di ditta individuale commerciale che si occupa delle classiche incombenze del mestiere: taglio e triturazione della carne, affettatura dei salumi, etc.. Ebbene, egli non è assicurato poiché il titolare di ditta individuale non artigiana non ha obbligo assicurativo, mentre è tutelata la moglie coadiuvante che fa uso esclusivo del registratore di cassa.

Nel caso di quest’ultima, infatti, si tratta di soggetto espressamente previsto dall’articolo 4, comma 1, n. 6, T.U., ed è quindi soddisfatto il requisito soggettivo, mentre la presenza del registratore di cassa la rende assicurabile dal punto di vista oggettivo.

Non è solo il titolare di ditta individuale commerciale a non essere coperto da tutela Inail; non sono assicurati, fra l’altro, i liberi professionisti individuali, gli agenti di commercio (se non soci), gli sportivi che percepiscono compensi per collaborazioni sportive dilettantistiche riconducibili nell’ambito dei “redditi diversi”, con conseguente esonero dal premio Inail, il personale di volo che non svolge attività a terra, i Vigili del fuoco, i sindaci e revisori, allorché il relativo ufficio sia affidato a soggetti per i quali l’ordinamento della professione preveda espressamente lo svolgimento di detta funzione.

Non hanno tutela Inail, altresì, l’imprenditore agricolo professionale in assenza del requisito della manualità, il personale delle forze di Polizia e delle forze armate.

Altra esclusione molto rilevante è quella del lavoratore autonomo occasionale ex articolo 2222 cod. civ. (genuino, naturalmente).

In realtà, la questione relativa all’individuazione dell’ambito di tutela Inail non è così pacifica, se vero che spesso vi sono questioni afferenti l’obbligo assicurativo che sfociano in contenzioso giudiziario: si pensi non tanto alla nota vicenda degli “artigiani di fatto”, ma anche alla recente pronuncia della Corte Costituzionale in materia di studi associati (Corte Costituzionale, ordinanza n. 25/2016).

Pe quanto qui di interesse, la Corte ha stabilito la legittimità dell’esclusione di determinate figure dall’obbligo, sancendo che la discrezionalità del legislatore può modulare l’obbligazione assicurativa secondo schemi molteplici, che individuino in maniera univoca e coerente, in una variegata gamma di fattispecie, le situazioni meritevoli di tutela”.

Non vi è, quindi, un’estensione indiscriminata del principio che, a parità di rischio, deve corrispondere parità di tutela (nello specifico, i soci di qualunque tipo di società sono assicurati e i componenti di uno studio associato no).

 

Il tutor: da Garanzia Giovani a tutti i tirocini. Il caso dell’apprendista

L’Istituto ha, fra l’altro, fornito indicazioni alle proprie sedi con riferimento ai tirocini formativi previsti dal Piano Garanzia Giovani, sancendo che sussiste l’obbligo assicurativo Inail per il tutor aziendale anche qualora tale ruolo venga ricoperto da personale privo della tutela previdenziale ex articoli 1 e 4, D.P.R. 1124/1965, tenuto conto dell’attività di tutoraggio svolta, analoga a quella dell’istruttore di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale, prevista dall’articolo 4, n. 5, D.P.R. 1124/1965 e dell’esercizio delle attività disciplinate dall’articolo 1, n. 28, medesimo D.P.R. (svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi in cui all’articolo 4, n. 5) o di altre attività che espongano il lavoratore a rischi analoghi a quelli valutati dal Legislatore, alla luce delle innovazioni giurisprudenziali.

È evidente, in primis, che non sussiste ragione per differenziare il tutor nell’ambito dei tirocini previsti da “Garanzia Giovani” da quello degli altri tirocini. Va ricordato che la Cassazione (sentenza n. 13278/2007) ha ritenuto soggetti a obbligo assicurativo nei confronti dell’Inail i soci di cooperativa o di ogni altro tipo di società, non solo nelle ipotesi espressamente previste dall’articolo 4, nn. 1, 2 e 7, D.P.R. 1124/1965 (per attività manuale, con carattere di dipendenza funzionale, o per attività di sovraintendenza del lavoro altrui, svolta in forma subordinata), ma anche in quella di insegnamento prevista dall’articolo 4, n. 5, D.P.R. 1124/1965.

Precisa, sul punto, la detta Corte: “il sistema di tutela previdenziale infortunistica procede a propria autonoma qualificazione delle attività protette e delle persone tutelate. Le relative norme (art. 1, che individua le attività protette; art. 4, le persone tutelate; art. 9, i soggetti su cui grava l’obbligo assicurativo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; artt. 4, 5, 6, 7, su ulteriori categorie di persone tutelate, e 12 su ulteriori attività protette, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38), nel significato normativo attualmente assunto, pur nella fissità della disposizione (da ultimo S.U. 13967/2004 cit.), costituiscono delle coordinate che, incrociandosi, individuano le situazioni da tutelare”.

In sostanza, anche ove il socio sia un mero sovraintendente che non intrattiene un rapporto di lavoro subordinato (ipotesi invero pressochè di scuola, dovendosi trattare di soggetto che non è esposto nemmeno al rischio derivante dall’uso di un computer), e quindi esente dall’obbligo, diviene comunque assicurabile ove effettui l’attività di istruttore.

È evidente che tale indicazione rafforza la tesi secondo la quale il tutor è comunque assicurabile, al di là della ricorrenza della tutela per altra ragione, estranea al tutoraggio; né si intravedono particolari motivi per limitare la tutela al caso Garanzia Giovani.

Per i tutor dell’apprendista la questione è sempre stata più dibattuta, ma l’Istituto la risolve in senso positivo, e invero, ancora una volta, è difficile intravedere ragioni per cui sia assicurabile il tutor in caso di stage e non in caso di apprendistato.

In primis, va ricordato che il tutor aziendale nei contratti di apprendistato rappresenta una figura essenziale per lo svolgimento del percorso di formazione dell’apprendista nell’ambito dell’impresa. Infatti, la presenza del tutor aziendale costituisce uno dei principi ai quali deve attenersi la disciplina in materia di contratto di apprendistato.

In particolare, l’articolo 7, commi 4 e 5, D.I. 12 ottobre 2015, prevede che: “4. Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e, in collaborazione con il tutor formativo, fornisce all’istituzione formativa ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi. 5. Il tutor formativo ed il tutor aziendale collaborano alla compilazione del dossier individuale dell’apprendista (…), e garantiscono l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata”.

E allora, come può essere distinta la figura del tutor dell’apprendista da quella del tutor aziendale nei rapporti di tirocinio?

In sostanza, in un caso e nell’altro, la tutelabilità Inail è data dal fatto che il tutor è equiparato all’”istruttore dei corsi di qualificazione e riqualificazione o di addestramento professionale”, di cui all’articolo 4, n. 5, D.P.R. 1124/1965.

Ovviamente, anche in questo caso, la tutela è subordinata al requisito oggettivo dello svolgimento di lavorazioni a rischio, ma il caso di un’esclusione dalla tutela per ragioni oggettive è oggi (questo sì!) decisamente di scuola: si pensi all’artigiana rammendatrice che faccia uso solo di ago e filo.

Ovviamente, l’assicurabilità della figura del tutor ha scarso rilievo quando questi è un dipendente, un socio, un parasubordinato, insomma una figura già tutelata.

Grande rilievo ha, invece, l’obbligo assicurativo qualora si tratti di soggetto altrimenti escluso dalla tutela: il caso classico è il titolare di ditta individuale, ma è assicurabile anche il libero professionista che sia tutor di un apprendista.

A quest’ultimo riguardo, va ricordato che non vi è obbligo per il professionista nel caso di praticantato per il conseguimento dell’abilitazione professionale: esso non viene svolto presso scuole o istituti di istruzione, né i praticanti possono essere considerati allievi di corsi di addestramento, dato che tale esperienza viene svolta presso uno studio professionale privato.

Da tale considerazione deriva che nemmeno il libero professionista nei confronti del praticante deve essere considerato istruttore di corso o soggetto assimilabile.

 

Assicurabile sì … e quanto costa?

Dunque il tutor dell’apprendista è, in quanto tale, assicurabile. Ove, perciò, si tratti ad esempio di ditta individuale commerciale senza dipendenti a parte l’apprendista, il rapporto assicurativo non dovrà essere aperto a premio zero per il solo apprendista, ma dovrà essere tutelato anche il titolare, in quanto tutor.

Ma quale sarà la voce di tariffa?

Si applica la voce di tariffa corrispondente alla lavorazione svolta, secondo quanto previsto dalla vigente tariffa dei premi.

Perciò, se si tratta di un bar, il tutor sarà assicurabile alla voce 0212 o 0211, a seconda che l’esercizio sia o no provvisto di cucina. Non è possibile, invece, applicare la voce 0611, prevista solo per le esercitazioni in aula.

Per quanto riguarda la retribuzione imponibile, nulla quaestio nel caso si tratti di soggetto già assicurato (ad esempio un socio); ove, invece, si tratti di soggetto altrimenti non tutelato, analogamente a quanto previsto per il tutor del tirocinante, è applicabile l’articolo 30, comma 4, D.P.R. 1124/1965, comma sostituito dall’articolo 8, comma 1, D.Lgs. 38/2000. Esso prevede che nei casi in cui i prestatori d’opera non percepiscano retribuzione fissa o comunque la remunerazione non sia accettabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle fisse di salari medi o convenzionali, la retribuzione valida ai fini della determinazione del minimale di legge per la liquidazione delle rendite di cui all’articolo 116, comma 3, D.P.R. 1124/1965.

Si applica, perciò, il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro, fino a un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.

 

L’accertamento dell’obbligo, i ricorsi

L’Inail ricorda che l’assicurazione del tutor in quanto tale è un dato acquisito da tempo; le istruzioni generali del 19 giugno 1998 indirizzate dalla allora Direzione Centrale Rischi alle Strutture centrali e territoriali già stabilivano che “il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti” indicato dalle aziende ospitanti (ora identificato nel tutor aziendale) “dovrà – ove ne ricorra l’obbligo – risultare inserito nella posizione (assicurativa) della ditta ospitante“. Infatti, la succitata disposizione individuava nell’indicato responsabile un soggetto da assicurare presso l’Inail, ovviamente nell’ipotesi in cui ne ricorresse l’obbligo, ossia laddove fosse stato impegnato in una delle attività protette disciplinate dall’articolo 1, D.P.R. 1124/1965.

È opportuno ricordare che, nel caso di verbale ispettivo che assicuri un tutor prima non tutelato, ove l’azienda ritenga di non condividere la valutazione in ordine all’obbligo, l’impugnazione non dovrà essere rivolta contro il verbale (in quanto inammissibile), ma contro la diffida all’assicurazione emessa ex articolo 16 T.U. generalmente dagli uffici amministrativi Inail dopo il verbale.

Il ricorso va presentato entro 10 giorni all’Ispettorato del lavoro e l’adempimento alla diffida da parte dell’azienda o l’infruttuoso decorrere del termine di 10 giorni per il ricorso all’ITL producono l’assicurazione coattiva.

Vale la pena di ricordare che se l’ispettore acquisisce in sede di accertamento le denunce di variazione sottoscritte dal legale rappresentante della ditta non c’è possibilità di contenzioso amministrativo, perché:

  • il verbale non è impugnabile;
  • gli uffici amministrativi non opereranno alcuna diffida a presentare le denunce, per la semplice ragione che, essendo già sottoscritte, precludono al datore di lavoro il ricorso.

Si badi bene: non si tratta di non firmare il verbale (il che non preclude affatto il contenzioso), ma di sottoscrivere o meno la denuncia di variazione per l’assicurazione del tutor.

Va ricordato che un eventuale contenzioso amministrativo al Presidente dell’Inail o al Comitato interregionale per i rapporti di lavoro (sia contro la diffida che, a maggior ragione, contro il verbale) sarà dichiarato inammissibile.

 

La tutela assicurativa del tutor e l’indennizzo dell’infortunio

È evidente che il soggetto assicurato ha diritto alle prestazioni e, in particolare, al riconoscimento e all’indennizzo di infortuni e malattie professionali.

Per il tutor dell’apprendista, il discorso, però, è particolare: infatti, in ambito Inail, una volta che un soggetto è entrato in alveo di tutela, essa è a 360°. Per capirci: una cassiera è soggetto assicurabile in quanto usa il registratore di cassa, ma è indennizzata ove l’evento avvenga con causa violenta e in occasione di lavoro, indipendentemente dal fatto che sia originato dal registratore di cassa.

Per il tutor, ancora una volta, nulla quaestio ove il soggetto sia già assicurato indipendentemente dall’essere tutor (si pensi a un socio), ma che succede al titolare della ditta commerciale individuale ove si faccia male non facendo il tutor, ma magari in una giornata in cui l’apprendista non è neanche presente?

Benchè sul punto manchino istruzioni, pare ragionevole ritenere che si tratti di un’assicurazione particolare, operante solo quando il soggetto svolga il tutoraggio, ed è talmente vero che, come si è visto, solo tali giornate vengono considerate al fine del calcolo dell’imponibile assicurativo.

 

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza“.

 

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