12 Settembre 2022

Tutele del lavoratore invalido

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 27 giugno 2022, n. 20523 ha stabilito che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto «disponibile» tramite un provvedimento di copertura del posto «vacante» (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda proposta da un lavoratore volta a fare accertare il diritto a ottenere, ai sensi della L. n. 104 del 1992, articolo 33, comma 5, il trasferimento presso la Direzione provinciale del lavoro in una sede diversa al fine di poter assistere la madre portatrice di handicap grave, non essendo configurabile un diritto incondizionato del lavoratore, tanto che la norma precisa che il diritto alla scelta della sede di lavoro più’ vicina al domicilio della persona da assistere sussiste solo “ove possibile”).

 

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