9 Luglio 2021

Tutela da stress termico ambientale: possibile ricorrere alla Cigo

di Redazione

L’INL, con nota n. 4639 del 2 luglio 2021, ha precisato che è possibile ricorrere alla Cigo per tutelare alcune categorie di lavoratori impiegati in attività esposte al sole, in caso di temperature troppo elevate.

L’Ispettorato segnala l’opportunità di intensificare le azioni di prevenzione del rischio da stress termico, con particolare riferimento ai cantieri edili e stradali, all’agricoltura e al florovivaismo, anche attraverso iniziative di sensibilizzazione e comunicazione da condividersi nell’ambito dei Comitati di coordinamento regionali e provinciali, che potranno richiamare i contenuti della circolare 18 maggio 2021 del Ministero della salute, che ha fornito indicazioni per la gestione e le prevenzione degli effetti conseguenti a ondate di calore (https://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp), gli indirizzi per la valutazione dei rischi da stress termico e per l’individuazione delle possibili misure di mitigazione la cui documentazione è consultabile alla Sezione “Microclima” del Portale Agenti Fisici, al link https://www.portaleagentifisici.it/fo_microclima_index.php?lg=IT, nonché i contenuti del progetto worklimate (https://www.worklimate.it).

Nel corso delle predette iniziative, sarà rappresentata alle aziende interessate la possibilità di aderire a quanto previsto dal messaggio Inps n. 1856/2017, secondo cui le temperature superiori a 35° che impediscono lo svolgimento di fasi di lavoro in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore, costituiscono evento che può dare titolo alla Cigo.

L’INL prescrive ai propri ispettori, nel corso delle verifiche in materia di salute e sicurezza, di prestare particolare attenzione ai rischi per i lavoratori legati all’innalzamento delle temperature e alle misure adottate al fine di garantire l’incolumità dei lavoratori nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, tenuto conto dell’analisi e valutazione dei rischi aziendali e del programma di sorveglianza sanitaria redatto dal medico competente, nonché delle indicazioni tecniche e linee guida sopra richiamate.

 

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