Tutela della maternità: le modifiche operative
L’Inps, con circolare n.69 del 28 aprile 2016, ha offerto istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro, ex art.16 T.U. maternità, in applicazione delle novità introdotte dal D.Lgs.n.80/15, a carattere sperimentale, ma che trovano applicazione anche per gli anni successivi al 2015.
Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto. Inoltre vengono fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
La principale novità introdotta dal D.Lgs. n.80/15 riguarda la durata del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata, in caso di parti fortemente prematuri, che cioè si verificano prima dei due mesi antecedenti alla data presunta del parto: in tale ipotesi, il congedo di maternità si calcola aggiungendo ai tre mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto e quella presunta del parto, superando la durata dei cinque mesi prevista precedentemente.
Gli ulteriori periodi influiscono anche sulla durata del congedo di paternità.
La circolare illustra anche le nuove disposizioni di rinvio e sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato: il D.Lgs.n.80/15 ha ampliato l’ambito di applicazione di tale facoltà, che la lavoratrice può esercitare a prescindere dal motivo del ricovero del neonato, o del minore adottato o affidato, sempreché le sue condizioni di salute siano compatibili con la ripresa del lavoro.
L’Istituto conferma inoltre il diritto, della lavoratrice licenziata per colpa grave, a conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento.