Tribunale di Roma: nuovo art.2103 cod.civ. e legittimità dello ius variandi
Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 30 settembre 2015, ha espresso il primo giudizio sull’efficacia temporale del nuovo art.2103 cod.civ, come modificato dal D.Lgs. n.81/15, che consente la modifica delle mansioni entro il medesimo livello di inquadramento del Ccnl.
La sentenza ha stabilito che, in assenza di una norma transitoria, il nuovo art.2103 cod.civ. si applica anche ai rapporti di lavoro già in corso alla data dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/15 (25 giugno 2015).
Il Tribunale capitolino ritiene il demansionamento una sorta di “illecito permanente”, che si attua ogni giorno in cui il dipendente è mantenuto a svolgere mansioni inferiori; il giudizio in merito alla liceità dell’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro deve quindi fare riferimento alla disciplina legislativa e contrattuale vigente giorno per giorno. Pertanto è irrilevante il momento in cui ha avuto inizio il demansionamento: infatti se le mansioni sono inferiori sotto il profilo professionale, ma equivalenti secondo il disposto del Ccnl, l’entrata in vigore del D.Lgs. n.81/15 determina il venir meno del demansionamento.