Trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.16 del 20 aprile, ha offerto chiarimenti in merito all’ambito di applicazione del trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e affini, previsto dall’art.11, L. n.223/91, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, sarà integralmente abrogato, come previsto dall’art.2, co.71, L. n.92/12, come modificato dall’art.1, co.250, L. n.228/12.
Il Ministero ritiene pertanto che le condizioni e i requisiti per l’accesso al trattamento speciale di disoccupazione previsto dall’art.11, L. n.223/91, debbano perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016.
In particolare, considerato che il numero minimo di licenziamenti stabilito dalla delibera CIPI 19 ottobre 1993 deve essere raggiunto in un arco temporale di sei mesi dal primo licenziamento, tale requisito dovrà necessariamente perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016. Entro tale data dovrà anche essersi conclusa la procedura sindacale e dovrà essere presentata l’istanza per l’accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione.
L’ufficio ministeriale competente, effettuata l’istruttoria relativa alla sussistenza dei requisiti previsti dall’art.11, L. n.223/91, e dalla delibera CIPI citata, adotterà il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016, che potrà protrarsi per un periodo di 27 o 18 mesi, a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento. Il decreto potrà essere emanato nel corso del 2017, al fine di consentire l’istruttoria delle domande presentate entro il 31 dicembre 2016.