Trasformazione a tempo parziale e licenziamento
La Cassazione civile, sez. lav., con sentenza del 27 ottobre 2015, n.21875, ha stabilito che non può concorrere a dimostrare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo l’indisponibilità della lavoratrice a ridurre il proprio impegno orario, considerato che, ai sensi dell’art.5, co.1, D.Lgs. n.61/00 – abrogato, come l’intera legge, dall’art.55, co.1, lett.a), D.Lgs. n.81/15 – il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in parziale, o viceversa, “non costituisce giustificato motivo di licenziamento”.
La norma nazionale, interpretata alla luce di quella comunitaria, impone di ritenere che il datore di lavoro che licenzi il lavoratore che rifiuta la riduzione di orario ha l’onere di dimostrare che sussistono effettive esigenze economicoorganizzative in base alle quali la prestazione non può essere mantenuta a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto, nonché il nesso causale tra queste e il licenziamento.