23 Novembre 2017

Trasferta e trasfertismo: l’intervento delle Sezioni Unite

di Luca Vannoni

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27093 del 15 novembre 2017, risolvono le delicate problematiche interpretative riguardanti la distinzione tra trasferta e trasfertismo, a seguito dell’intervento di interpretazione autentica disposto con l’articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016 (c.d. Decreto Fiscale), convertito nella legge L. 225/2016.

Ricordo che, al fine di disinnescare il contenzioso sorto, sia quello pendente che quello futuro, in occasione della conversione in legge del Decreto Fiscale (articolo 7-quinquies, D.L. 193/2016, convertito nella L. 225/2016), si era cercato di recuperare pedissequamente, all’interno di una disposizione dichiarata d’interpretazione autentica, i principi introdotti dal messaggio Inps n. 27271/2008 e ripresi poi dal Ministero del lavoro con la nota n. 8287/2008.

L’articolo 7-quinquies, aggiunto in sede di conversione, prevede infatti che l’articolo 51, comma 6, Tuir, si interpreta: “nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.

La natura interpretativa della disposizione consente di applicarla, retroattivamente, anche ai giudizi in corso: senza tale qualificazione, il suo ambito di vigenza rimarrebbe viceversa limitato soltanto alle situazioni verificatesi dopo la sua entrata in vigore.

Per togliere ogni ulteriore dubbio, il secondo comma dell’articolo 7-quinquies prende anche in considerazione il caso contrario, prevedendo che: “ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale esistenza delle condizioni di cui al comma 1, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51”.

Con ordinanza interlocutoria della Cassazione, sezione lavoro, n. 9317 del 18 aprile 2017, si era avanzato il dubbio che tale provvedimento non avesse natura interpretativa, ma innovativa, depotenziandone l’efficacia retroattiva.

Le SS.UU., viceversa, hanno confermato la natura interpretativa e, quindi, l’efficacia retroattiva del D.L. 193/2016, attraverso una puntuale ricostruzione storica del contrasto. Pertanto, il provvedimento, che di fatto ammette la possibilità di applicare il regime della trasferta anche a lavoratori ontologicamente trasfertisti, come installatori e operai edili, risulta applicabile anche ai giudizi in corso non ancora passati in giudicato.

 

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