Trasferimento e illegittimità del rifiuto a rendere la prestazione lavorativa
di Redazione Scarica in PDF
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 febbraio 2025, n. 2661, ha ritenuto che, in tema di trasferimento adottato in violazione dell’articolo 2103, cod. civ. (da escludersi nel caso di specie), l’inadempimento datoriale non legittima automaticamente il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa. Questo rifiuto può essere considerato legittimo solo se non contrario alla buona fede e se accompagnato da una seria ed effettiva disponibilità a prestare servizio presso la sede originaria.
Trasferimento – Art. 2103 c.c. – Rifiuto – – Inadempimento datoriale – Buonafede contrattuale