Trasferimento e demansionamento: onere della prova a carico del lavoratore
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 25 settembre 2015, n.19044, ha stabilito che è onere della prova del ricorrente dimostrare che, a seguito del trasferimento da un ufficio a un altro da parte della Società, egli abbia subito un danno da demansionamento.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il lavoratore deve dimostrare che vi sia stata l’effettiva diminuzione di caratura secondo un raffronto tra le mansioni svolte prima e quelle che si è trovato a svolgere in seguito, allegando altresì l’eventuale perdita di chance di ulteriore progressi nella carriera professionale.
Resta onere del datore di lavoro dimostrare di aver adempiuto secondo gli obblighi a lui spettanti, ma tale onere sussiste solo ove il dipendente abbia allegato sufficienti elementi che dimostrino la dequalificazione o demansionamento.
Ciò osservato, la Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto, non essendo dimostrato il demansionamento, veniva altresì meno la tesi del movente discriminatorio del trasferimento e del mutamento di mansioni – peraltro il carattere persecutorio è stato negato dai testi.