Tracciabilità della retribuzione e accertamento ispettivo
di RedazioneL’INL, con nota n. 473 del 22 marzo 2021, in tema di tracciabilità della retribuzione, ha precisato che non è possibile accordare rilevanza, ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti previsti all’articolo 1, comma 910, L. 205/2017, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento. Infatti, è proprio in ragione della precipua capacità di tali strumenti di fornire prova del loro utilizzo che il Legislatore li ha imposti ai fini del pagamento delle retribuzioni.
La nota ricorda che sussiste, in capo al datore di lavoro, un obbligo di conservazione della documentazione – in particolare delle ricevute di versamento – anche nei casi di versamenti effettuati su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, non collegata a un Iban (ricompresa tra gli strumenti di pagamento elettronico ex articolo 1, comma 910, lettera b), L. 205/2017 – di cui alla nota INL n. 5828/2018), al fine di garantire l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.
Nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione attraverso gli strumenti prescritti spetta alla valutazione del personale ispettivo – sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento – l’eventuale attivazione delle procedure per le verifiche presso gli istituti di credito, differenziate a seconda del sistema di pagamento adottato, anche per escludere “la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore” e, conseguentemente, la sussistenza della fattispecie illecita prevista dalla norma.
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