Ticket di licenziamento: chiarimenti sulle modalità di calcolo
di RedazioneL’Inps, con circolare n. 137 del 17 settembre 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla determinazione dell’importo del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi 31-35, L. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 250, L. 228/2012.
L’Istituto ricorda che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”: al fine di determinare l’esatto importo dovuto, è necessario prioritariamente determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare Inps n. 40/2020. Il contributo deve essere, infatti, calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale maturati dal lavoratore, nel limite massimo di 36 mesi. Considerato che l’importo dovuto è pari al 41% del massimale mensile NASpI per ogni 12 mesi di durata del rapporto di lavoro, per i periodi di lavoro inferiori all’anno il contributo deve essere determinato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.
La circolare offre anche alcuni esempi di calcolo del contributo.
L’Istituto informa anche che la modalità di calcolo del contributo del c.d. ticket di licenziamento, nel corso degli anni, non è sempre avvenuta conformemente al disposto dell’articolo 2, comma 31, L. 92/2012 e delle ulteriori disposizioni, non essendo stata correttamente valorizzata la base di calcolo del contributo, pari all’importo del massimale annuo AspI/NASpI. Ciò ha determinato che alcune aziende hanno versato importi maggiori di quelli dovuti nei casi di interruzioni di rapporto di lavoro avvenute durante la vigenza dell’ASpI o, al contrario, per le interruzioni dei rapporti di lavoro avvenute a decorrere dal 1° maggio 2015, data di istituzione della NASpI, il contributo versato dalle aziende risulta in taluni casi di importo inferiore a quello dovuto. Pertanto, con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni operative per la regolarizzazione dei periodi di paga scaduti alla data di pubblicazione della circolare n. 137/2017.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: