Tfr in Cigs: nuovo costo a carico azienda, vecchi ritardi nelle indicazioni applicative
di Riccardo GirottoStoricamente la previsione ex articolo 2, comma 2, L. 464/1972, prevedeva che in caso di cessazione del rapporto di lavoro al termine di un periodo di sospensione per Cigs l’onere della quota Tfr maturata nel periodo di sospensione ininterrotta, immediatamente antecedente al licenziamento, dovesse considerarsi a carico Inps.
Il D.Lgs. 148/2015 ha invertito tale indicazione, ponendo in ogni casi di sospensione il Tfr a carico azienda, salvo nel contratto di solidarietà, ove il Tfr permane in carico alla Cigs, ovviamente limitatamente alla quota maturata nelle ore assistite dal trattamento.
Il Ministero del lavoro, dal canto suo, ha interpretato con spirito inclusivo il nuovo dettato, estendendo il trattamento straordinario anche alle aziende investite da procedura concorsuale, salvo precisarne successivamente i contorni applicativi tramite le circolari nn. 24/2015, 1/2016 e 24/2016, sancendo contestualmente l’obbligo di accollo da parte della procedura dei costi legati alla maturazione del Tfr.
La circolare Inps n. 24/2017 si dilunga sulle procedure da adottarsi per le aziende che ancora beneficiano della possibilità di addebitare la maturazione del Tfr alla cassa integrazione straordinaria. Stante l’applicazione della nuova disciplina, residuano una serie di situazioni, ove l’Inps deve regolare i pagamenti delle somme a proprio carico, pertanto l’Istituto ha ritenuto necessario fornire le procedure utili alla gestione del periodo transitorio.
I casi di permanenza del costo a carico azienda sono:
- istanze Cigs presentate entro il 23 settembre 2015;
- istanze cigs presentate dopo il 23 settembre 2015 relative a una richiesta di proroga del trattamento concesso per il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione, per i quali la domanda di concessione per il primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015;
- istanze Cigs presentate dopo il 23 settembre 2015 relative al secondo anno dei programmi biennali di cessazione.
Ultima ipotesi di applicazione della favorevole, per le aziende, disciplina previgente è quella trattata dalla nota n. 14948 del Ministero del lavoro, ove si chiarisce che in caso di istanza presentata nel periodo intermedio che va dal 24 ottobre 2015 al 31 ottobre 2015, il titolo protagonista di questo commento continua a considerarsi a carico dell’Istituto, ma solamente nel caso di consultazione sindacale completata prima del 23 settembre e sospensione iniziata sempre entro tale data.
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