Terzo settore: vidimazione Registro dei volontari
di RedazioneIl Ministero del lavoro, con nota n. 7180 del 28 maggio 2021, ha chiarito che, anche in assenza di specifica previsione da parte del CTS, sussiste tuttora la necessità di vidimazione dei Registri dei volontari operanti negli Enti del Terzo settore, ex D.M. 14 febbraio 1992, che ha anche previsto la numerazione progressiva delle pagine, la bollatura in ogni pagina e l’apposizione della dichiarazione, da parte dell’Autorità che aveva bollato le pagine, circa il numero complessivo delle stesse. Infatti, il Codice del Terzo settore ha espressamente previsto, in capo a tutti gli Enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari non occasionali, l’obbligo di iscriverli in un apposito Registro e non ha abrogato il citato D.M., in attesa dell’emanazione del nuovo Decreto previsto dall’articolo 18, comma 2, D.Lgs. 117/2017.
La vidimazione del Registro è volta a garantire la veridicità del documento e prevenirne un’alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine). Il Ministero spiega che il fatto che il CTS non preveda espressamente l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, non significa che tali adempimenti non siano più necessari: la loro previsione è, infatti, contenuta nelle disposizioni di attuazione (concernendo la modalità di tenuta del Registro dei volontari) dell’obbligo assicurativo; obbligo che è tuttora in essere e che, anzi, viene esteso a tutti gli Enti del Terzo settore, unitamente alla possibilità di avvalersi di volontari.
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