Termini di impugnazione nel Rito Fornero
di RedazioneLa Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza 2 maggio 2017, n. 10630 ha sottolineato come, nel rito di cui alla legge 92/2012, la maggiore novità introdotta in tema di impugnazione, rispetto alla disciplina di cui agli artt. 335 e ss. c.p.c., è data dal rilievo processuale attribuito alla comunicazione del provvedimento ad opera della cancelleria del giudice che lo ha emesso: adempimento da cui decorre il termine di decadenza per il gravame, a differenza del codice di rito, che lo faceva decorrere unicamente dalla notificazione ovvero, in mancanza di questa, dal trascorrere del termine lungo ai sensi dell’art. 327 c.p.c., dovendosi escludere la configurabilità di un’ipotesi di ipotesi di overruling in materia processuale, laddove la norma speciale di cui all’art. 1 co. 62 l. 92/2012 è stata oggetto, per la sua novità rispetto alle disposizioni codicistiche in tema di impugnazioni, sempre di un conforme orientamento del giudice della nomofilachia.
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