I tempi di notifica della revoca del licenziamento
di Roberto Lucarini Scarica in PDFCredo sia capitato a ciascuno di noi di avere qualche ripensamento; quindi, può accadere anche ad un datore di lavoro. Talora, anche se non dovrebbe accadere, si pone in essere un licenziamento con troppa frenesia, presi magari dalla situazione del momento; poi, ripensandoci, vorremmo poter ritornare sui nostri passi.
È possibile? Certo, grazie alla revoca dell’atto di licenziamento. Un istituto giuridico giustamente delimitato temporalmente, come vedremo, ma congegnato proprio per assistere l’eventuale ripensamento datoriale.
La norma, nel testo attuale introdotta dalla Legge Monti – Fornero, così recita:
“Nell’ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo” (ex articolo 18, comma 10, L. 300/1970).
In sostanza al datore di lavoro viene lasciato un margine di 15 giorni, per rivalutare la propria scelta espulsiva, che inizia dal giorno successivo alla data di ricevimento dell’eventuale impugnazione del licenziamento, da parte del lavoratore. Gli effetti di tale opzione revocatoria sono ben disegnati dalla norma stessa:
- il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità;
- il lavoratore avrà diritto alla retribuzione maturata nel periodo tra il recesso datoriale e la sua revoca;
- non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, in tema di licenziamento.
Questa struttura ha portato i Supremi Giudici, nella loro recente Ord. n. 16630/2024, a ribadire il concetto della natura giuridica dell’istituto in discorso. Viene dunque confermata la sussistenza di un vero e proprio diritto potestativo, in capo al datore di lavoro, il cui esercizio produce una modificazione immediata nella sfera giuridica del soggetto destinatario. Ciò vuol dire che, data appunto la natura dell’istituto della revoca come attualmente disciplinato, il lavoratore non potrà opporsi alla volontà datoriale di ripristinare l’originario rapporto di lavoro. Il limite posto dal legislatore è soltanto quello temporale: ossia la manifestazione di volontà di revoca deve necessariamente avvenire nei 15 giorni successivi all’impugnazione del licenziamento, pena decadenza.
Ricordo, per inciso, che nella disciplina previgente la revoca del licenziamento era senz’altro praticabile, ma con un determinate limite operativo: la volontà revocatoria, una volta che il licenziamento fosse stato regolarmente notificato al lavoratore, andava soggetta all’accettazione di quest’ultimo il quale, dunque, era pienamente coinvolto fino al punto di poter ovviare alla volontà datoriale e dar corso ad una causa.
La differenza è dunque sostanziale, com’è facile verificare.
Nell’Ordinanza innanzi citata, inoltre, viene affrontato un ulteriore delicato tema, relativo all’istituto della revoca, ossia quello della rilevanza della data di notifica. Nel caso in esame ai Supremi Giudici, peraltro assai particolare, il datore di lavoro aveva atteso per l’invio della comunicazione della revoca l’ultimo giorno disponibile, dei 15 concessi. L’atto, tuttavia, era giunto al lavoratore il giorno successivo, dunque oltre il termine massimo. Il dubbio era: quale dei due momenti era da valutarsi valido ai fini della decadenza?
La Cassazione non ha dubbi, data la natura giuridica dell’istituto: applicando al caso il principio di scissione degli effetti dell’atto, quest’ultimo si intende posto in essere alla data dell’avvenuta spedizione e non, dunque, alla data della sua ricezione. Ciò in quanto la manifestazione di un diritto potestativo presuppone che “l’esercizio di tale diritto produce la modificazione immediata della sfera giuridica del destinatario”.
Abbiamo dunque visto come debba valutarsi, sul piano giuridico, il diritto di revoca del licenziamento; così come abbiamo riscontrato la regola temporale che riguarda la manifestazione della volontà datoriale. Ma, a margine, abbiamo anche imparato un’altra cosa: mai rifarsi, se possibile, all’ultimo giorno.