Tempi di guida e riposi: tratte di percorrenza inferiori e superiori a 50 km nella medesima giornata
di RedazioneL’INL, con nota n. 61 del 14 gennaio 2021, ha chiarito la disciplina da applicare in materia di autotrasporto effettuato da parte dei conducenti degli automezzi pubblici di linea extra urbana adibiti al trasporto passeggeri – con specifico riferimento ai tempi di guida, riposi e pause e alla conseguente sanzionabilità del superamento dei relativi limiti – nelle ipotesi in cui i conducenti, nell’ambito della medesima settimana lavorativa, siano adibiti in maniera promiscua a servizio di linea su singole tratte di percorrenza inferiori ai 50 km e ad attività di guida (noleggio autobus con conducente) su tratte superiori ai 50 km. L’INL chiarisce che;
- nel caso in cui l’intera attività di guida, giornaliera e settimanale, sia costituita da corse, ancorché ripetute o effettuate su linee diverse, singolarmente non superiori a 50 km, troverà applicazione esclusivamente la L. 138/1958;
- qualora, invece, anche una sola attività di guida non rientri nell’ipotesi di esclusione di cui all’articolo 3, § 1, lettera a), Regolamento CE 561/2006, la legislazione comunitaria troverà piena applicazione in relazione ai tempi di guida e di riposo giornalieri e settimanali;
- nel caso di percorso “misto”, con tratte di cui almeno una sia superiore ai 50 km, il conducente osserverà il periodo di riposo prescritto dall’articolo 8, Regolamento CE 561/2006; qualora, nel corso di 2 settimane consecutive, non abbia usufruito del riposo settimanale integrale, bensì di quello ridotto (articolo 4, § 1, lettera h), avrà diritto alla compensazione del periodo residuo nei termini previsti dal citato articolo 8.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: