La tempestività ai fini della contestazione e del licenziamento disciplinare
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 15 marzo 2023, n. 7467, ha stabilito che in materia di licenziamento disciplinare, il datore di lavoro ha il potere, ma non l’obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti e di contestare loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell’infrazione ove avesse controllato assiduamente l’operato del dipendente, ma con riguardo all’epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza; infatti, l’affidamento riposto nella correttezza del dipendente non può tradursi in un danno per il datore di lavoro né può equipararsi alla conoscenza effettiva la mera possibilità di conoscenza dell’illecito, ovvero supporsi una tolleranza dell’azienda a prescindere dalla conoscenza che essa abbia degli abusi del dipendente (nella specie, è stata respinta la domanda di una lavoratrice, volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole, in quanto la stessa ha addebitato alla società spese di carburante per l’uso dell’auto aziendale non riferibili allo svolgimento dell’attività lavorativa).