Pagamento premi e accessori: modifica tasso di interesse di rateazione e misura delle sanzioni civili
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2022/04/grafici_tfr.jpg)
L’Inail, con circolare n. 41 del 28 ottobre 2022, ha informato che, in seguito alla decisione di politica monetaria della Bce del 27 ottobre 2022, che ha fissato al 2% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione dei debiti per premi assicurativi e accessori, presentate dal 2 novembre 2022, sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8%. Per le rateazioni in corso restano validi i piani di ammortamento già determinati.
Inoltre, le sanzioni civili sono determinate applicando un tasso, in ragione d’anno, pari al 7,50% a decorrere dal 2 novembre 2022.
Anche l’Inps, con circolare n. 124 del 28 ottobre 2022, ha comunicato che a decorrere dal 2 novembre 2022 l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso dell’8% annuo, che sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2022.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000, la sanzione civile è pari al 7,50% in ragione d’anno (tasso del 2% maggiorato di 5,5 punti). La misura del 7,50% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, L. 388/2000.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: