30 Maggio 2019

La tassazione di somme erogate in sede transattiva

di Roberto Lucarini

Partendo dal presupposto generale di non poter dare nulla per scontato, neanche il lavoratore – una volta definita una controversia di lavoro (dopo liti e urla varie e firma di una conciliazione), ricevendo la somma a titolo transattivo dal datore – può pensare che sia scritta la parola fine. Già la normativa prevede che l’Agenzia delle entrate faccia un ulteriore conteggio finale liquidando l’imposta, ove dovuta, potendo in seguito accadere che la tassazione così effettuata risulti al contribuente non corretta. Ecco, quindi, iniziare la battaglia nelle Commissioni tributarie e, se del caso, proseguire in Cassazione.

La circostanza si è materializzata a un soggetto che, riscossa una somma a titolo transattivo per rinuncia all’impugnazione di un licenziamento, si è visto richiedere una somma a titolo d’imposta dall’Agenzia delle entrate. Il tipo non ci sta e ricorre alla Commissione tributaria di 1° grado, che concorda con lui; la lite prosegue in 2° grado, su ricorso dell’Agenzia, e il contribuente vince anche in Appello. Viene quindi trascinato in Cassazione e lì, al contrario, gli fanno presente che quanto da lui preteso non è corretto (sentenza n. 11634/2019).

Tutto si gioca attorno alla famigerata tassazione separata, giusta concettualmente, ma non troppo agevole nella sua concreta effettuazione.

La somma ricevuta è soggetta a tale forma impositiva ex articolo 17, comma 1, lettera a, Tuir; fin qui tutti d’accordo.

Ma il successivo comma 3 del medesimo articolo rimanda, per il calcolo dell’aliquota applicabile, agli articoli 19 o 21, Tuir. Due modi differenti di calcolo:

  • articolo 19: “in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione”;
  • articolo 21: in base all’“aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione”.

Per il contribuente si deve applicare l’articolo 21; per l’Agenzia delle entrate, invece, l’articolo 19.

Per i giudicanti, che hanno l’ultima parola, ha ragione l’Agenzia, in quanto l’articolo 21 richiama a sé molte delle ipotesi previste a tassazione separata, ma non quella in esame. E, in effetti, scorrendo il citato articolo 19 ci si accorge che, al comma 2, esso prevede la propria applicazione per “le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 17”.

Siamo di fronte, al solito, a un labirinto di norme che si intrecciano e si rimandano tra loro. In schema si potrebbe dire:

  • l’articolo 17, comma 1, lettera a, inquadra la fattispecie;
  • l’articolo 17, comma 3, ne rimanda la forma di tassazione agli articoli 19 o 21, Tuir;
  • l’articolo 19, comma 2, ne richiama a sé l’applicazione, rimandando al proprio comma 1.

In sostanza, il malcapitato dovrà sborsare un importo diverso rispetto a quello da lui preventivato. Problema suo se è rimasto intrappolato tra articoli e comma.

In verità l’ordinamento tributario, ma qualunque altra forma di normativa, dovrebbe essere piuttosto lineare e chiaro, evitando trappole interpretative che, al contrario, sono sempre dietro l’angolo. Pensate, ad esempio, al calcolo della tassazione separata in tema di Tfr: provate a volervi male e a svilupparlo a mano, senza ausilio del software. Auguri…

La domanda è la stessa, ormai divenuta quasi retorica: è mai possibile che non si possa approntare una normativa più lineare e semplice?

Pare di no. L’ufficio complicazione cose semplici non va mai in ferie!

 

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