27 Settembre 2022

Una tantum per autonomi e liberi professionisti: istanze per iscritti alle Gestioni Inps

di Redazione

L’Inps, con circolare n. 103 del 26 settembre 2022, ha offerto istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 ex articolo 33, D.L. 50/2022, e dall’articolo 20, D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps, il cui riconoscimento è disciplinato dal D.I. 19 agosto 2022.

L’Inps ha comunicato che dal 26 settembre al 30 novembre 2022 è attiva on line sul sito www.inps.it (percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”) la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal D.L. 50/2022. In particolare, possono presentare istanza i lavoratori:

  • iscritti alla Gestione speciale Inps degli artigiani;
  • iscritti alla Gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
  • iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958 iscritti all’Inps;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
  • iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle Gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.

Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle Gestioni previdenziali Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.

Per beneficiare della prestazione, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al D.L. Aiuti-ter, l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.

La domanda può essere trasmessa tramite: il sito www.inps.it; il servizio di Contact Center Multicanale; telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); attraverso gli istituti di patronato.

 

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