Una tantum per autonomi e liberi professionisti: istanze per iscritti alle Gestioni Inps
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2022/04/soldi11-1.jpg)
L’Inps, con circolare n. 103 del 26 settembre 2022, ha offerto istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 ex articolo 33, D.L. 50/2022, e dall’articolo 20, D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle Gestioni previdenziali Inps, il cui riconoscimento è disciplinato dal D.I. 19 agosto 2022.
L’Inps ha comunicato che dal 26 settembre al 30 novembre 2022 è attiva on line sul sito www.inps.it (percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”) la procedura per richiedere l’indennità una tantum prevista dal D.L. 50/2022. In particolare, possono presentare istanza i lavoratori:
- iscritti alla Gestione speciale Inps degli artigiani;
- iscritti alla Gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
- iscritti alla Gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi di cui alla L. 250/1958 iscritti all’Inps;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici;
- iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle Gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti coloni e mezzadri.
Nel caso in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle Gestioni previdenziali Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps. Ove il lavoratore autonomo risulti, invece, iscritto esclusivamente presso altri enti di previdenza obbligatoria, potrà trasmettere la richiesta direttamente a questi ultimi.
Per beneficiare della prestazione, i richiedenti devono avere percepito un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e non devono aver fruito del bonus 200 euro disciplinato dagli articoli 31 e 32, Decreto Aiuti. Ove i richiedenti, nel medesimo periodo d’imposta, abbiano percepito – e quindi dichiarino – un reddito complessivo lordo non superiore a 20.000 euro, in ottemperanza al D.L. Aiuti-ter, l’indennità sarà maggiorata di 150 euro, per un importo complessivo di 350 euro.
La domanda può essere trasmessa tramite: il sito www.inps.it; il servizio di Contact Center Multicanale; telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori); attraverso gli istituti di patronato.
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