Svolgere altra attività nel periodo intermedio non riduce l’aliunde perceptum
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 aprile 2016, n.7685, ha stabilito che, in tema di licenziamento individuale, il compenso per lavoro subordinato o autonomo – che il lavoratore percepisca durante il periodo intercorrente tra il proprio licenziamento e la sentenza di annullamento relativa (c.d. periodo intermedio) – non comporta la riduzione corrispondente del risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, se – e nei limiti in cui – quel lavoro risulti, comunque, compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento.