Superamento comporto: l’aspettativa post malattia è periodo neutro
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 19 febbraio 2016, n.3297, ha deciso che, nel caso di concessione di un periodo di aspettativa, successivo a quello di malattia, il relativo periodo non può essere computato nell’arco temporale dei trentasei mesi previsti dalla disciplina collettiva, ma va considerato come periodo “neutro”, sicché il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso ove, al termine dell’aspettativa, il lavoratore non rientri in servizio o si assenti nuovamente per malattia, e l’assenza, sommata alle precedenti, superi il periodo c.d. interno entro l’arco temporale esterno, da calcolarsi escludendo il periodo di aspettativa.
A conferma della sentenza pronunciata dalla Corte territoriale, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da una lavoratrice licenziata per superamento del periodo di comporto.