27 Giugno 2019

La stagionalità nel settore Terziario: l’esempio della Regione Marche

di Michele Donati

Con il sensibile restringimento delle maglie previste in materia di contratti a termine, si è registrata una crescente attività nell’ultimo anno dell’attività sindacale, volta a sfruttare tutte le opportunità derogatorie offerte dalla vigente normativa.

In particolare, uno dei filoni più battuti, invero anche a ragione, stanti le condizioni socio-economiche, è quello dell’individuazione, in sede di contrattazione collettiva, di elementi di stagionalità tali da influenzare in maniera decisa, e al contempo circoscritta esclusivamente a determinati periodi dell’anno, le fluttuazioni di fabbisogno di manodopera.

Il testo normativo di riferimento in materia è il D.P.R. 1525/1963, che contiene la pedissequa elencazione delle attività e delle fattispecie che determinano l’assoggettamento al regime derogatorio previsto per le attività stagionali.

In questo senso, il comparto turistico è già in larga parte interessato dal suddetto impianto normativo, se non per diretta applicabilità della disciplina del D.P.R. di cui sopra, per previsioni contrattuali.

Un altro settore fortemente interessato dalle fluttuazioni derivanti dalla stagionalità, ma che solo ora sta conoscendo una concreta definizione della materia, è quello del Terziario Confcommercio.

Già il Ccnl prevede, a far data dall’accordo del 30 marzo 2015, l’articolo 66-bis, il quale legittima la contrattazione collettiva territoriale a definire situazioni e ambiti tali da giustificare il ricorso alla disciplina tipica della stagionalità.

Tale principio è stato poi ripreso dall’accordo 17 aprile 2019, che ha inteso rafforzarne la rilevanza anche alla luce delle profonde restrizioni in materia di tempo determinato introdotte dalla L. 96/2018. Già parallelamente a ciò, l’accordo 20 febbraio 2019 aveva inserito il concetto di stagionalità relativamente all’attività dei Caf, con annessa applicazione della relativa disciplina.

Il 3 giugno 2019 la Regione Marche ha previsto un accordo quadro, nel quale viene estesa la disciplina della stagionalità anche alle aziende rientranti in detto comparto e che, pur non essendo classificabili come stagionali in senso stretto, risentono di importanti flussi turistici in determinati periodi dell’anno.

Le parti firmatarie hanno inteso prevedere la validità dell’accordo per l’intero territorio regionale, circoscrivendone l’applicazione nel periodo estivo, e non legando altresì l’ambito alle sole località costiere, ma estendendolo a tutte quelle interessate da fluttuazioni di fabbisogno occupazionale, e in particolare anche alle aree interessate dal sisma del 2016-2017.

Le deroghe ricalcano pedissequamente quelle previste in materia di stagionalità, e quindi:

  • assenza dell’obbligo di intervallo tra 2 contratti a termine;
  • assenza dell’obbligo di rispettare limite di contingentamento dei rapporti a termine rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato;
  • possibilità di stipulare proroghe e rinnovi in assenza di particolari causali;
  • possibilità di superare il limite di 24 mesi per sommatoria dei contratti a termine senza la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

La possibilità di applicare l’accordo in oggetto è strettamente riservata ad aziende che operano nel settore Terziario e soggiace al completo rispetto del Ccnl e degli obblighi in tema di bilateralità.

 

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