Sostegno al reddito per il settore moda: le novità 2025
di Redazione Scarica in PDF
L’Inps, con circolare n. 39 del 7 febbraio 2025, ha illustrato i contenuti delle modifiche apportate dalla legge di conversione 199/2024 al D.L. 160/2024, recante “Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, alle disposizioni in materia di integrazione al reddito in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, operanti nei settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario, introdotte dall’articolo 2, D.L. 160/2024, per fronteggiare la crisi del settore moda e ha fornito le relative istruzioni operative. In particolare, la L. 199/2024, novellando l’articolo 2, D.L. 160/2024, ha esteso sia la platea dei destinatari della misura di sostegno al reddito sia la durata complessiva della stessa e ha provveduto a ridefinire la relativa copertura finanziaria.
La riformulazione della norma ha esteso l’ambito di applicazione della misura di sostegno anche all’ambito della pelletteria nonché – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda – ai settori indicati dalla tabella A annessa al D.L. 160/2024 (Allegato n. 1) e al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00.
Il novellato articolo 2, comma 1, D.L. 160/2024, stabilisce che il trattamento di sostegno al reddito in argomento è previsto per un periodo massimo di 12 settimane, collocabili entro il 31 gennaio 2025. Al riguardo, viene precisato che, mentre i datori di lavoro già destinatari della misura di sostegno in trattazione, come individuati nella circolare n. 99/2024, ricorrendone i presupposti, possono accedere all’intero periodo tutelato (massimo 12 settimane di trattamenti), i datori di lavoro operanti nell’ambito dei settori indicati nell’Allegato n. 1 della presente circolare e nel settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – cui l’accesso alla misura di sostegno è stato esteso a seguito dell’intervento operato dalla legge n. 199/2024 – possono, invece, richiedere il trattamento di sostegno del reddito esclusivamente per riduzioni/sospensioni dell’attività lavorativa riferite al periodo dal 28 dicembre 2024 al 31 gennaio 2025.
Le domande per accedere alla misura di sostegno devono essere trasmesse all’Istituto entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che per i datori di lavoro ammessi alla tutela dalla L. 199/2024 non può essere anteriore al 28 dicembre 2024 – si collochi tra la data di entrata in vigore della menzionata legge di conversione e quella di pubblicazione della circolare in oggetto, i 15 giorni decorrono da tale ultima data.
I datori di lavoro destinatari della misura di sostegno, come individuati nella circolare n. 99/2024, che avessero già trasmesso istanza di accesso ai trattamenti per periodi successivi al 31 dicembre 2024, non devono riproporre la domanda.
I datori di lavoro operanti nei settori ricompresi nella tabella A annessa al D.L. 160/2024, come indicati nell’Allegato n. 1 alla circolare, nonché quelli appartenenti al settore dei lavori di meccanica generale individuato dal codice ATECO 25.62.00 – per i quali l’accesso al trattamento è stato esteso dalla legge di conversione n. 199/2024 – ai fini della trasmissione della domanda devono utilizzare la seguente causale: “ISU Ulteriori aziende settore moda ex l. 199/2024″. I medesimi datori di lavoro, inoltre, all’atto della trasmissione della domanda, devono rilasciare una dichiarazione – resa ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, e disponibile all’interno della procedura informatica – in cui attestano di svolgere l’attività, in modo esclusivo o prevalente, nell’ambito delle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.