Sostegno al reddito per dipendenti call center: le indicazioni del Ministero
Il Ministero del Lavoro, con circolare n.31 del 30 novembre, ha offerto chiarimenti e indicazioni in merito all’indennità di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, come disposto dal decreto 12 novembre 2015, n.22763, in ottemperanza al D.Lgs. n.148/15.
Viene precisato che l’indennità può essere richiesta solo dai soggetti giuridici qualificati come impresa che siano interessati da una crisi aziendale e deve essere corrisposta a tutti i lavoratori dell’azienda.
La crisi è valutata sulla base di indicatori economico-finanziari in relazione al biennio precedente e l’impresa deve presentare una relazione tecnica che motivi la situazione di difficoltà. Vengono inoltre verificati il ridimensionamento e la stabilità aziendale. L’azienda deve inoltre presentare un piano di risanamento che delinei interventi correttivi da intraprendere, anche al fine di salvaguardare l’occupazione. La circolare puntualizza che l’indennità può essere concessa anche in seguito a un evento imprevisto e improvviso che abbia generato la crisi aziendali.
Le imprese ammesse al trattamento di integrazione salariale in misura diversa rispetto a quella prevista dalla normativa previgente sono obbligate a versare un contributo addizionale obbligatorio.
Il Ministero chiarisce inoltre che le quote di Tfr maturate nel periodo di sospensione sono a carico del datore di lavoro.
La procedura per l’ammissione al trattamento prevede la stipula di un accordo in sede governativa e, quindi, la presentazione di un’istanza di ammissione al trattamento, secondo il fac simile disponibile sul sito del Ministero, Area Lavoro – Ammortizzatori sociali – concessioni in deroga.
Nella domanda l’azienda deve indicare se opta per il pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’Inps o per il pagamento diretto a suo carico. L’indennità è concessa, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, con decreto del Ministero del Lavoro per l’intero periodo richiesto.