La sospensione dei termini di prescrizione dei crediti di lavoro in pendenza di rapporto: una questione aperta
di Evangelista BasileUna recente sentenza del Tribunale di Brescia, depositata il 26 maggio 2021, torna sul noto tema della decorrenza in pendenza di rapporto della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore subordinato.
Prima dell’entrata in vigore della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) era pacifico che la prescrizione decorresse sempre nel corso dei rapporti di lavoro caratterizzati dalla tutela reale dell’articolo 18, L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), restando sospesa solo nei rapporti soggetti alla mera tutela obbligatoria di cui alla L. 604/1966.
Il paradigma era confermato da numerose pronunce giurisprudenziali anche di legittimità (ex multis, Cassazione n. 19729/2018), tutte motivate partendo dall’affermazione che solo nei rapporti di lavoro assistiti da tutela reale fosse possibile escludere una condizione di metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, che potesse indurlo, per timore di essere licenziato senza possibilità di recuperare il posto di lavoro, a non azionare i propri diritti di credito.
Il discrimine era, dunque, costituito da un semplice requisito dimensionale: nelle aziende con più di 15 dipendenti era applicabile l’articolo 18, St. Lav., e dunque la prescrizione decorreva anche in costanza di rapporto.
Oggi, la Legge Fornero ha profondamento modificato l’articolo 18, St. Lav., relegando la tutela reale a dei casi determinati: in effetti, mentre prima essa rappresentava la regola generale nei rapporti di lavoro alle dipendenze di aziende con più di 15 dipendenti, oggi la reintegrazione può essere ordinata dal giudice solo nelle ipotesi residuali di cui ai commi 1, 4 e 7 (nullità del licenziamento, assenza degli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento, etc.), mentre in tutti gli altri casi è prevista una mera tutela indennitaria anche nelle azienda di grandi dimensioni.
Da qualche anno, pertanto, si sta formando un orientamento giurisprudenziale di merito inaugurato dalla Corte d’Appello di Milano, secondo la quale, nei rapporti di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 18, St. Lav. post Legge Fornero, “il prestatore di lavoro si trova in una condizione soggettiva di incertezza circa la tutela (reintegratoria o indennitaria) applicabile nell’ipotesi di licenziamento illegittimo, accertabile solo ex post nell’ipotesi di contestazione giudiziale del recesso datoriale. È pertanto ravvisabile la sussistenza di quella condizione di metus che, in base ai consolidati principi dettati dalla richiamata giurisprudenza costituzionale e di legittimità, esclude il decorso del termine prescrizionale in costanza di rapporto di lavoro” (così Corte d’Appello di Milano, n. 2048/2019, confermata dalla successiva sentenza n. 324/2020).
L’orientamento è stato confermato dal Tribunale di Brescia nella sentenza in commento, con una motivazione per relationem ai citati precedenti della Corte meneghina.
Non mancano, però, precedenti di segno contrario (si veda, ad esempio, la sentenza del Tribunale di Torino n. 1021/2016, secondo la quale “La previsione della tutela reale nei casi di licenziamento c.d. ritorsivo non esclude il timore del recesso anticipato dal rapporto per il lavoratore che faccia valere i propri crediti retributivi: la prescrizione di tali crediti decorre, pertanto, dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso anche per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro a cui si applichi l’art. 18 Stat. lav., come novellato dalla l. n. 92/2012”) ed è, quindi, auspicabile un prossimo intervento chiarificatore da parte della Suprema Corte di Cassazione.
Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il form sottostante.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: