Sospensione dell’apprendistato: perché non riordinarla?
di Luca Vannoni
Tra i contratti oggetto del riordino operato con il D.Lgs. n.81/15 vi è anche l’apprendistato, considerato da tutte le recenti riforme del lavoro elemento centrale per l’inserimento lavorativo dei giovani e, quindi, meritevole di progressive semplificazioni ed estensioni di applicabilità.
Nonostante gli intenti, è evidente il mancato riordino in riferimento agli effetti della sospensione della prestazione per eventi come la malattia, la maternità o le casse integrazioni ai fini della prorogabilità della durata del periodo di apprendistato. Come regola generale, il co.5, lett.g, D.Lgs. n.81/15 (T.U. contratti) prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a 30 giorni. Per quanto riguarda la maternità, opera l’art.7, d.P.R. n.1026/76, che prevede che “i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro non si computano ai fini della durata del periodo di apprendistato”.
Oltre alla constatazione che la norma non è stata inclusa nel T.U. contratti, l’anzianità della norma pone subito un dubbio: anche i congedi parentali, oggi usufruibili a giorni, o a ore, non devono essere computati nella durata e determinano la prorogabilità della norma?
Sporadici congedi, infatti, non sembrano escludere la realizzazione degli obblighi formativi, anche se il dato letterale della norma non sembrerebbe presentare alternative.
Riguardo agli ammortizzatori sociali, il co.4, art.2, nuovo D.Lgs. n.148/15, prevede che il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite. In questo caso, la problematica principale consiste nella trasformazione delle ore in giorni, dove sembra più preciso utilizzare come riferimento l’orario contrattuale del singolo lavoratore. Tale disposizione, più che una modalità di adeguamento della durata del periodo di apprendistato alle necessità formative, sembra finalizzata a riconoscere al datore di lavoro l’intero periodo agevolato dell’apprendistato, al netto di sospensioni: la tassatività della norma non ammette contestazioni sulla doverosità della proroga, anche quando non trova giustificazioni per mancanze formative, soprattutto per riduzioni orarie minime.
In conclusione, la proroga per ammortizzatori sociali, dove il potenziale vantaggio per il prolungamento dell’apprendistato è controbilanciato dal rischio di errori nel calcolo della proroga, con rischi tutt’altro che lievi, forse era meglio lasciarla com’era, con la soglia di 30 giorni generale; la sospensione per maternità, viceversa, richiedeva un riordino, e un’attualizzazione, che non c’è stata.