Sospensione degli adempimenti tributari per malattia del professionista
di Redazione Scarica in PDFL’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 13 marzo 2023, n. 248, torna sul tema della sospensione degli adempimenti tributari in ipotesi di malattia occorsa al professionista chiamato a svolgere tali incombenze.
La fonte normativa istitutiva è rappresentata dai commi compresi tra il 927 ed il 944 dell’art. 1, L. 234/2021 di Bilancio per l’anno 2022.
In particolare, il comma 429 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in strutture ospedaliere per grave malattia o infortunio intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari (laddove sostitutive del ricovero ospedaliero) dal quale discenda una inabilità temporanea allo svolgimento dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista (e di riflesso al suo cliente) relativamente agli adempimenti tributari in scadenza entro i sessanta giorni dall’evento medesimo.
La sospensione ha durata di trenta giorni decorrenti dalla dimissione dalla struttura ospedaliera, ovvero dalla fine delle cure domiciliari, con necessità di espletare i citati adempimenti entro il giorno successivo a quello di scadenza della sospensione medesima.
Con la riposta ad interpello n. 248/2023 l’Agenzia Entrate ha chiarito come oggetto di sospensione possano essere soltanto gli adempimenti tributari in scadenza nell’arco temporale di sessanta giorni a decorrere dal ricovero, ovvero dall’inizio delle cure domiciliari.
Non possono invece essere inclusi in tale novero le scadenze tributarie successive al sessantesimo giorno decorrente dal ricovero o dall’inizio delle terapie domiciliari, anche in costanza di vigenza del periodo sospensivo.