Sospensione degli adempimenti tributari per malattia del professionista
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L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad interpello 13 marzo 2023, n. 248, torna sul tema della sospensione degli adempimenti tributari in ipotesi di malattia occorsa al professionista chiamato a svolgere tali incombenze.
La fonte normativa istitutiva è rappresentata dai commi compresi tra il 927 ed il 944 dell’art. 1, L. 234/2021 di Bilancio per l’anno 2022.
In particolare, il comma 429 prevede che in caso di ricovero del libero professionista in strutture ospedaliere per grave malattia o infortunio intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari (laddove sostitutive del ricovero ospedaliero) dal quale discenda una inabilità temporanea allo svolgimento dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista (e di riflesso al suo cliente) relativamente agli adempimenti tributari in scadenza entro i sessanta giorni dall’evento medesimo.
La sospensione ha durata di trenta giorni decorrenti dalla dimissione dalla struttura ospedaliera, ovvero dalla fine delle cure domiciliari, con necessità di espletare i citati adempimenti entro il giorno successivo a quello di scadenza della sospensione medesima.
Con la riposta ad interpello n. 248/2023 l’Agenzia Entrate ha chiarito come oggetto di sospensione possano essere soltanto gli adempimenti tributari in scadenza nell’arco temporale di sessanta giorni a decorrere dal ricovero, ovvero dall’inizio delle cure domiciliari.
Non possono invece essere inclusi in tale novero le scadenze tributarie successive al sessantesimo giorno decorrente dal ricovero o dall’inizio delle terapie domiciliari, anche in costanza di vigenza del periodo sospensivo.