16 Giugno 2021

Somministrazione vaccini anti COVID nelle farmacie: classificazione attività e denuncia di variazione

di Redazione

L’Inail, con istruzione operativa n, 7665 del 15 giugno 2021, ha ricordato che nella Gestione Terziario le farmacie sono espressamente previste alla voce 2110, relativa anche alle lavorazioni dei prodotti chimici, farmaceutici, erboristici e cosmetici. L’erogazione di prestazioni sanitarie, tra le quali rientra la somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, prevista in via sperimentale per il 2021 dalla Legge di Bilancio 2021, o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, si realizza tramite un ciclo lavorativo caratterizzato da un rischio non assimilabile a quello connesso alla voce 2110, ma riconducibile alla voce 03114. Pertanto, tale attività, laddove erogata da personale dipendente delle farmacie, deve essere oggetto di classificazione separata alla voce 0311 della Gestione Terziario.

Per assicurare il personale dipendente delle farmacie che svolge attività di somministrazione di vaccini o l’effettuazione di tamponi antigenici e molecolari, i soggetti assicuranti, qualora non avessero già provveduto, devono presentare la denuncia di variazione (di estensione del rischio) con l’apposito servizio on line entro il 15 luglio 2021, comunicando le retribuzioni presunte del personale interessato per il periodo dall’inizio dell’attività al 31 dicembre 2021. La sede Inail competente provvederà a verificare la correttezza dell’inquadramento (sulla base della classificazione attribuita dall’Inps), a classificare l’attività come indicato nell’istruzione operativa in commento e a emettere il provvedimento di variazione e conteggio del premio con la richiesta dell’integrazione del premio di rata anticipata per l’anno in corso.

 

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