Solidarietà difensiva e somministrazione: chiarimenti dal Ministero
Il Ministero del Lavoro, con risposta a interpello n.3 del 20 gennaio, ha indicato la corretta interpretazione delle disposizioni contenute nella L. n.236/93, recante norme in materia di interventi urgenti a sostegno dell’occupazione.
Il Ministero ha chiarito che, in ipotesi di crisi aziendale dell’impresa utilizzatrice che abbia comportato l’accesso a trattamenti di integrazione salariale, compresa la solidarietà difensiva, i lavoratori in somministrazione potranno accedere esclusivamente al trattamento di integrazione salariale in deroga o ai Fondi di solidarietà bilaterale già previsti dall’art.3, L. n.92/12 (oggi D.Lgs. n.148/15), ma non al trattamento integrativo di solidarietà fruito dai lavoratori dipendenti della società utilizzatrice.
Inoltre il Dicastero precisa che i lavoratori in regime di solidarietà, somministrati e non, possono svolgere attività lavorativa presso terzi anche durante i giorni interessati dalla riduzione di orario per la solidarietà, ricordando però che, in base alle disposizioni del D.Lgs. n.148/15, art.8, co.2, il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Ai fini dell’eventuale rimodulazione o decadenza dal relativo contributo si rinvia ai chiarimenti già forniti dall’Inps con circolare n.130/10.