10 Gennaio 2019

I soci e la contribuzione Inps

di Roberto Lucarini

Chi riveste la qualifica di socio di società che svolge attività commerciale o del terziario, poco importa se di persone o di capitale, si è dovuto necessariamente scontrare con la questione dell’obbligo contributivo verso la Gestione commercianti Inps. Un’esperienza non sempre gradevole.

Tale situazione generale si propone, infatti, come un vero tormentone che, diversamente da quelli canori estivi, si ripromette di assillarci per l’intero anno e anche per il futuro.

I problemi sono vari, inaffrontabili in un povero blog, tanto che basta indicarne i capisaldi:

  • l’obbligo di iscrizione;
  • la base imponibile contributiva.

Su ciascuno dei 2 ambiti se ne sentono di tutti i colori. Ebbi modo di scrivere un blog su qualcosa del genere; ricevo ancora domande dopo un paio di anni, prova certa questa del caos che regna in giro.

In massima sintesi osserviamo quanto segue.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti è regolato dall’articolo 1, comma 203, L. 662/1996: se si hanno le caratteristiche ivi richieste c’è obbligo, altrimenti no. Messa giù in questo modo sembra facile; non è così. Punto dirimente, infatti, è lo svolgimento nell’impresa partecipata di un’attività lavorativa, con carattere “abituale e prevalente”.

E, quindi, ci si chiede; cosa si deve intendere, soggettivamente, per abitualità e prevalenza?

La risposta occuperebbe molte pagine e, molto probabilmente, non porterebbe chiarezza trattandosi di argomenti discussi e variamente interpretati. Ma è su questi aspetti, anzitutto, che si gioca l’obbligo di iscrizione.

C’è da dire che l’Inps, spesso, se ne frega altamente del sussistere di tali requisiti, tanto che per semplificarsi la vita iscrive soggetti prescindendo da un’analisi sul caso concreto; così facendo, però, perde diverse cause tra quelle intentate dai malcapitati.

Spostandoci al piano della contribuzione, dopo la novità del 1993 dell’estensione della base imponibile a tutti i redditi d’impresa del soggetto, si è creato ulteriore caos. Prima, infatti, i contributi si versavano soltanto sul reddito prodotto dall’attività che dava titolo all’iscrizione; dal 1993 su tutti i redditi d’impresa posseduti dal soggetto. E qui si è aperta la questione della qualificazione reddituale, soprattutto in relazione agli accomandanti di Sas o ai soci di Srl. Anche in tal caso l’Inps intende applicare la regola, di propria creazione, del “tutto mio”; evitando il fioretto utilizza lo spadone e pretende la contribuzione su ogni reddito del soggetto, anche laddove il tipo reddituale non appartenga a quello d’impresa. Si veda il caso delle partecipazioni in Srl, da cui il socio trae, semmai, un reddito da capitale.

Già queste poche indicazioni credo bastino a chiarire in quali acque torbide ci tocca nuotare.

Vi segnalo, infine, un’interessante sentenza (Cassazione n. 10087/2018) che ci consente di evidenziare il caso specifico del socio accomandatario di Sas.

L’Inps, ritenendo tale socio l’unico a poter lavorare in ambito societario e anche avente il potere gestorio (sappiamo le regole speciali del tipo societario), iscrive il soggetto accomandatario alla Gestione commercianti. Non fa analisi specifiche, ma segue un teorema anch’esso di produzione propria: sei accomandatario di Sas, quindi devi iscriverti. Il Supremo giudice, nella sentenza citata, non è stato dello stesso avviso, ritenendo, giustamente, che l’Inps avrebbe dovuto valutare, e provare, l’esistenza di un’attività lavorativa del socio accomandatario, nella Sas, con caratteri di abitualità e prevalenza. Altrimenti le norme a cosa servirebbero?

Attenzione, però, a non fare confusione con la concorrenza al reddito imponibile della partecipazione in Sas. Il caso precedente era legato all’obbligo di iscrizione, mentre nel cumulo reddituale si parla di soggetto già iscritto, ex se, alla Gestione commercianti (ad esempio perché imprenditore individuale) e anche socio di Sas. In quest’ultimo caso, a mio parere, anche per il diverso caso dell’accomandante, il reddito di partecipazione, in quanto reddito d’impresa (ex articolo 6, comma 3, Tuir), farà parte della base imponibile. Poco importa lo svolgimento di un’attività nella Sas; la norma sul cumulo non la richiede.

Come potete ben capire, quindi, nella pratica vi sono casi più o meno semplici, taluni proprio complessi; in certe situazioni, infatti, le opinioni ancora divergono.

Almeno una buona notizia: se siete in cerca di rebus, non occorre compriate La settimana enigmistica …

 

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