I soci e la contribuzione Inps
di Roberto LucariniChi riveste la qualifica di socio di società che svolge attività commerciale o del terziario, poco importa se di persone o di capitale, si è dovuto necessariamente scontrare con la questione dell’obbligo contributivo verso la Gestione commercianti Inps. Un’esperienza non sempre gradevole.
Tale situazione generale si propone, infatti, come un vero tormentone che, diversamente da quelli canori estivi, si ripromette di assillarci per l’intero anno e anche per il futuro.
I problemi sono vari, inaffrontabili in un povero blog, tanto che basta indicarne i capisaldi:
- l’obbligo di iscrizione;
- la base imponibile contributiva.
Su ciascuno dei 2 ambiti se ne sentono di tutti i colori. Ebbi modo di scrivere un blog su qualcosa del genere; ricevo ancora domande dopo un paio di anni, prova certa questa del caos che regna in giro.
In massima sintesi osserviamo quanto segue.
L’obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti è regolato dall’articolo 1, comma 203, L. 662/1996: se si hanno le caratteristiche ivi richieste c’è obbligo, altrimenti no. Messa giù in questo modo sembra facile; non è così. Punto dirimente, infatti, è lo svolgimento nell’impresa partecipata di un’attività lavorativa, con carattere “abituale e prevalente”.
E, quindi, ci si chiede; cosa si deve intendere, soggettivamente, per abitualità e prevalenza?
La risposta occuperebbe molte pagine e, molto probabilmente, non porterebbe chiarezza trattandosi di argomenti discussi e variamente interpretati. Ma è su questi aspetti, anzitutto, che si gioca l’obbligo di iscrizione.
C’è da dire che l’Inps, spesso, se ne frega altamente del sussistere di tali requisiti, tanto che per semplificarsi la vita iscrive soggetti prescindendo da un’analisi sul caso concreto; così facendo, però, perde diverse cause tra quelle intentate dai malcapitati.
Spostandoci al piano della contribuzione, dopo la novità del 1993 dell’estensione della base imponibile a tutti i redditi d’impresa del soggetto, si è creato ulteriore caos. Prima, infatti, i contributi si versavano soltanto sul reddito prodotto dall’attività che dava titolo all’iscrizione; dal 1993 su tutti i redditi d’impresa posseduti dal soggetto. E qui si è aperta la questione della qualificazione reddituale, soprattutto in relazione agli accomandanti di Sas o ai soci di Srl. Anche in tal caso l’Inps intende applicare la regola, di propria creazione, del “tutto mio”; evitando il fioretto utilizza lo spadone e pretende la contribuzione su ogni reddito del soggetto, anche laddove il tipo reddituale non appartenga a quello d’impresa. Si veda il caso delle partecipazioni in Srl, da cui il socio trae, semmai, un reddito da capitale.
Già queste poche indicazioni credo bastino a chiarire in quali acque torbide ci tocca nuotare.
Vi segnalo, infine, un’interessante sentenza (Cassazione n. 10087/2018) che ci consente di evidenziare il caso specifico del socio accomandatario di Sas.
L’Inps, ritenendo tale socio l’unico a poter lavorare in ambito societario e anche avente il potere gestorio (sappiamo le regole speciali del tipo societario), iscrive il soggetto accomandatario alla Gestione commercianti. Non fa analisi specifiche, ma segue un teorema anch’esso di produzione propria: sei accomandatario di Sas, quindi devi iscriverti. Il Supremo giudice, nella sentenza citata, non è stato dello stesso avviso, ritenendo, giustamente, che l’Inps avrebbe dovuto valutare, e provare, l’esistenza di un’attività lavorativa del socio accomandatario, nella Sas, con caratteri di abitualità e prevalenza. Altrimenti le norme a cosa servirebbero?
Attenzione, però, a non fare confusione con la concorrenza al reddito imponibile della partecipazione in Sas. Il caso precedente era legato all’obbligo di iscrizione, mentre nel cumulo reddituale si parla di soggetto già iscritto, ex se, alla Gestione commercianti (ad esempio perché imprenditore individuale) e anche socio di Sas. In quest’ultimo caso, a mio parere, anche per il diverso caso dell’accomandante, il reddito di partecipazione, in quanto reddito d’impresa (ex articolo 6, comma 3, Tuir), farà parte della base imponibile. Poco importa lo svolgimento di un’attività nella Sas; la norma sul cumulo non la richiede.
Come potete ben capire, quindi, nella pratica vi sono casi più o meno semplici, taluni proprio complessi; in certe situazioni, infatti, le opinioni ancora divergono.
Almeno una buona notizia: se siete in cerca di rebus, non occorre compriate La settimana enigmistica …
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Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
10 Gennaio 2019 a 14:33
srl svolge attività di e-commerce con 3 soci che svolgono altre attività quindi a mio giudizio non iscrivibili. Inps accetta non iscrizione ma dopo 4 mesi manda rettifica per un socio in quanto versa contributi alla gestione separata per la sua attività principale e non alla gestione art-comm-dip. come gli altri 2. Risultato …contributi dall’apertura da pagare. Alla controversia l’Inps sostiene che seppure attività secondaria e marginale in quando purtroppo non genera utili, non è delle gestione ordinaria e quindi è obbligato a pagare. Dal suo articolo si evince il contrario ma come posso sostenerlo? grazie
11 Gennaio 2019 a 18:18
Ciao Barbara,
la tua vicenda è intricata e meriterebbe una particolare attenzione. Rapidamente posso dirti che la vedo dura. Se il soggetto che hanno iscritto alla gestione COM, è solo iscritto per suo conto alla GS, non vi è alcuna preclusione di legge a ciò. Potresti giocartela sul piano della mancanza di abitualità e prevalenza, certo, ma l’Inps cercherà comunque di far notare che la Srl necessita di almeno un socio che vi svolga una propria opera in maniera rilevante (gli altri due non lo fanno).
L’unica strada, a mio avviso, è il ricorso in giudizio, dimostrando che il soggetto iscritto dall’Inps ha, in effetti, un’altra attività dalla quale riporta la sua maggior parte di reddito e che il lavoro nella Srl è anche piuttosto residuale in termini di tempo (quest’ultimo aspetto più difficile da provare). Poi molto dipende dal giudice…..
Spero di esserti stato di aiuto.
Roberto
16 Luglio 2019 a 17:19
Buongiorno dott. Lucarini,
Grazie del bell’articolo. Ho un dubbio atroce…..
Sono socio di maggioranza di una SRL edile non trasparente insieme a mio fratello. La SRL occupa tre dipendenti. Io non lavoro nella SRL avendo già una ditta individuale ma sono amministratore unico. Per questa ragione la SRL non è stata iscritta all’Inps gestione artigiani. Io però sono iscritto all’Inps artigiani in forza della mia attività individuale. Il mio imponibile previdenziale deve comprendere tanto gli utili della ditta individuale quanto quelli della SRL o solo quelli della ditta individuale?
17 Luglio 2019 a 9:17
Salve Gianluca,
il tuo caso è tra quelli che vedono contrapporsi due tesi. Quella Inps, pro domo sua, che vuole attrarre nell’imponibile contributivo ogni reddito possibile ed immaginabile: secondo questo pensiero, quindi, anche il reddito che ti arriva dal Srl andrebbe assoggettato. L’altra, alla quale aderisco nel mio piccolo, secondo cui per il tuo caso specifico il reddito di Srl non dovrebbe concorrere. Occhio che la norma attrae nell’imponibile tutti i redditi d’impresa posseduti dal soggetto, senza fare particolari distinzioni. Ma il reddito di partecipazione in società di capitali (SRL) non è reddito d’impresa; per questo riterrei tale parte non imponibile ai fini contributivi. Tieni conto però che, aderendo a questa tesi, dovrai prepararti ad un probabile contenzioso con l’Istituto.
Saluti.
Roberto
30 Ottobre 2019 a 12:38
Buongiorno dott. Lucarini,
espongo brevemente il caso…
Socio accomandatario iscritto alla gestione commercianti;
vorrei attribuirmi un compenso fisso mensile con iscrizione alla gestione separata e contemporaneamente cancellarmi dalla gestione commercianti.
All’interno della società la mia attività è volata alla gestione del punto vendita e ai rapporti con clienti e fornitori, oltre alla sporadica gestione amministrativo/burocratica; il socio accomandante è dipendente della società.
Saluti, francesco.
30 Ottobre 2019 a 16:10
Gent.mo Francesco,
sul compenso avrai la GS ad aliquota piena, mentre restando iscritto alla gestione COM utilizzeresti quella ridotta. fatta questa premessa il problema è la tua cancellazione, che potrà avvenire, come dici, in assenza di attività lavorativa (abituale e prevalente). Il punto critico sta proprio nel fatto che tu opererai come amministratore, con le attività di cui parli, ma spesso la linea tra attività del socio e quella di amministratore non è così netta; dipende molto dal tipo di attività che svolge la società. Il fatto che vi sia un dipendente può aiutare, visto che a lui potrebbe essere demandata l’attività produttiva vera e propria.
Saluti
Roberto
15 Maggio 2020 a 16:51
Sono socio accomandatario di una SAS , ditta di consulenza, svolgo opera di amministratore, rappresentante legale e di fatto vado in giro a fare consulenze organizzative.
Le quote sono 50% io e 50% mio figlio socio accomandante, che non presta attività lavorativa per la ditta.
A parte IRAP, camera commercio, IVA etc. che si paga sugli utili della ditta, sull’imponibile finale paghiamo entrambi le tasse (IRPEF e regionali etc.) , ciascuno per il suo 50% di quota integrando il reddito nella dichiarazione PF.
All’INPS sono iscritto solo io, gestione COM, e pago i contributi, mio figlio non l’ho iscritto nemmeno alla gestione separata.
Dovrebbe essere a posto ?
25 Maggio 2020 a 10:12
Ciao Andrea,
se si tratta di Sas e tuo figlio è accomandante o non lavoratore, non c’è alcun obbligo contributivo per lui.
Saluti.
Roberto
20 Giugno 2021 a 10:27
Dr.Lucarini, la ringrazio per la precedente risposta e sono a chiederle una opinione.
Sono amministratore di una SAS di consulenza al 50% con mio figlio, accomandante, ma iscritto da un anno all’INPS come coadiutore familiare, in procinto di smettere di lavorare ed uscire con quota 100 entro il 2021.
Leggo sulla circolare INPS n. 117 del 9 agosto 2019, che ove non si presti attività lavorativa, i redditi per apporto di capitale in una SAS sono cumulabili con la pensione, non rientrando nella limitazione dei 5000€ del lavoro occasionale.
Ho visto che ci sono diverse sentenze della Cassazione n.10087/2018, n.23439/2016 che dicono che se il socio accomandatario non presta attività lavorativa, non e’ obbligato a pagare i contributi INPS.
Vorrei quindi andare in pensione quota 100, non pagare l’INPS come commerciante , passare anche mio figlio accomandatario, che porterebbe avanti l’attività, cedere una quota a mia moglie e mantenendo una piccola quota di “accomandatario non lavoratore”, per non cambiare denominazione , p.iva e dover attivare tutta la trafila per chiudere la ditta ed aprirne una nuova ( cespiti, cc bancario, camera commercio etc. etc.)
Secondo Lei e’ fattibile o e’ una configurazione un po’ a rischio ?
Grazie
25 Novembre 2020 a 17:32
qualora il socio accomandatario percpisca già una pensione deve versare solo il 50%?
saluti
2 Dicembre 2020 a 22:55
Complimenti per l’articolo.
Ho una parte del suo eccellente lavoro che non condivido.
In una SAS che svolge attività soggetta a iscrizione ad un Albo attraverso il suo socio accomandatario senza della quale l’attività non sarebbe possibile svolgerla.
Il socio accomandante oltre alla partecipazione nella SAS, detiene un azienda autonoma per un attività commerciale in sede fissa senza dipendenti (quindi in via prevalente).
Ritengo che non vi sia cumulo, ed in caso di accertamento INPS, l’Ente ha l’onere della prova per dimostrare che l’accomandante svolge attività prevalente e continua in una Sas (cosa impossibile perché l’accomandate non ha i requisiti e non ha il tempo).
Quindi oltre a non indicarlo nel quando RR del modello Unico, ritengo che vi siano i presupposti per una opposizione che faccia da giurisprudenza.
Lei cosa ne pensa?
17 Giugno 2021 a 13:14
Salve, Le prospetto un caso a dir poco spinoso, da inizio d’anno in corso assisto un cliente che tra i dipendenti assunti figurava pure uno dei soci ACCOMANDATARI (sic ! ) . il sottoscritto ne e’ venuto al corrente poiche’ all’azienda e’ arrivata una comunicazione da parte dell’INPS che, logicamente, chiede chiarimenti in merito. La prima cosa che ho consigliato al cliente e’ stata quella di far dimettere subito il socio accomandatario e nello stesso tempo iscriverlo alla gestione separata ; l’Istituto mi chiedera’ i relativi contributi degli ultimi 5 anni ma nello stesso tempo ‘ richiedero’ all’INPS il rimborso dei contributi versati come lavoratore dipendente sempre entro la decadenza. il mio quesito dopo questa lunga premessa: il socio lavorava con contratto part-time, ora con la gestione separata devo obbligatoriamente rispettare il minimale contributivo di euro 1329,00 al mese ? Grazie anticipatamente e cordiali saluti.