17 Settembre 2019

Il sistema di misurazione delle ore lavorate: un obbligo europeo

di Evangelista Basile

Con la sentenza del 14 maggio 2019, causa C-55/18, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che “Gli articoli 3, 5 e 6 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 11, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro che – secondo l’interpretazione che ne è data dalla giurisprudenza nazionale – non impone ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore”.

La ratio alle spalle di detta pronuncia è presto detta: consentire un oggettivo strumento di controllo al fine di rendere effettivo il diritto dei lavoratori ai riposi e ai limiti orari indicati dalle normative nazionali.

La stessa Corte ha poi rilevato che: “conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 41 della presente sentenza, spetta agli Stati membri, nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale di cui dispongono a tal riguardo, definire, (…) le modalità concrete di attuazione di un siffatto sistema, in particolare la forma che esso deve assumere. Tutto ciò – prosegue la Corte – dovrà comunque tener conto, se del caso, delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato, e altresì delle particolarità di talune imprese, in special modo delle loro dimensioni; e dovrà farsi salvo l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, che consente agli Stati membri, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di derogare, segnatamente, agli articoli da 3 a 6 di tale direttiva, quando la durata dell’orario di lavoro – a causa delle particolari caratteristiche dell’attività esercitata – non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi”.

Posto che è ormai sempre più difficile che i datori di lavoro non abbiano un sistema di rilevazione presenze e che la Corte lascia le concrete modalità di attuazione alla discrezionalità delle imprese, la sentenza in questione non sembra creare particolari criticità, anche in considerazione dell’espressa deroga prevista per le categorie dotate di particolare autonomia nell’esplicazione delle mansioni, quali quadri e dirigenti, oppure i lavoratori agili.

 

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