Sisma Centro Italia le istruzioni Inps sulla proroga dei versamenti
di RedazioneL’Inps, con messaggio n. 2181 del 30 maggio 2018, a seguito della pubblicazione in G.U. n. 123/2018 del D.L. 55/2018, ha comunicato che, con riferimento ai territori del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la decorrenza della ripresa degli adempimenti e dei versamenti della contribuzione sospesa mediante rateizzazione, precedentemente fissata al mese di maggio 2018, è stata prorogata alla data del 31 gennaio 2019. Ne consegue che, per effetto della modifica normativa in argomento, potranno essere interrotti i pagamenti delle rateazioni già presentate e/o convalidate, in base alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2078/2018, per il versamento mediante rateizzazione dei contributi sospesi.
Con successivo messaggio l’Istituto fornirà le istruzioni operative per la ripresa dei versamenti mediante rateizzazione a decorrere dal 31 gennaio 2019.
L’Istituto ricorda, per completezza, che il termine per la ripresa dei versamenti contributivi in unica soluzione rimane ex lege fissato al 31 maggio 2018, salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del D.L. 55/2018.
Con riferimento ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto in virtù dell’articolo 2, comma 11, D.L. 338/1989, già in corso alla data dell’evento sismico, l’Inps precisa che per effetto della riattivazione dei piani di ammortamento i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione, entro la predetta data del 31 maggio 2018, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017, anche in questo caso salvo modifiche che possano intervenire in sede di conversione del D.L. 55/2018.
Inoltre, l’articolo 1, comma 2, D.L. 55/2018, ha riformulato l’articolo 11, comma 2, D.L. 8/2017: in ragione della sostituzione delle parole “dal 1° giugno 2018” con le parole “dal 1° gennaio 2019“, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30, D.L. 78/2010, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
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