Sicurezza: illegittimo il rifiuto di svolgere il corso di formazione fuori orario di lavoro
di Redazione Scarica in PDFLa Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 10 maggio 2024, n. 12790, ha ritenuto che l’articolo 37, comma 12, D.Lgs. 81/2008, nella parte in cui prescrive che la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro deve avvenire “durante l’orario di lavoro”, va interpretato nel senso che tale locuzione sia comprensiva anche dell’orario relativo a prestazioni esigibili al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, di legge o previsto dal contratto collettivo, per i lavoratori a tempo pieno, e di quello concordato, per i lavoratori a tempo parziale, con conseguente illegittimità del rifiuto del lavoratore di svolgere la formazione fuori dai propri turni di lavoro e legittimità del conseguente provvedimento datoriale di messa in aspettativa non retribuita per impedimento all’utilizzo delle relative prestazioni.