Si riapre la c.d. Rottamazione quater
di Gianfranco Antico Scarica in PDF
Il D.L. 202/2024 – c.d. Decreto Milleproroghe – convertito con modificazioni in L. 15/2025, è intervenuto sulla c.d. Rottamazione quater, di cui all’articolo 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022. Pertanto, i contribuenti decaduti dalla predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, alla data del 31 dicembre 2024, possono essere riammessi alla definizione dei debiti indicati nelle dichiarazioni allora presentate, presentando apposita nuova domanda entro il 30 aprile 2025, attraverso l’applicativo già messo a disposizione. In pratica, sono riammessi solo i debiti scaduti, già oggetto di un piano di pagamento relativo alla “Rottamazione quater”, come peraltro rilevato nelle faq pubblicate.
La c.d. Rottamazione quater
Come è noto, l’articolo 1, commi 231-252, L. 197/2022, ha introdotto una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, che consente ai contribuenti di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando solo le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
L’iniziale data del 30 aprile 2023, entro cui il debitore poteva manifestare all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione e pagare quanto dovuto in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023 (ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessiva mente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024) è stata spostata al 30 giugno 2023 dal D.L. 51/2023, convertito con modificazioni dalla L. 87/2023.
Quest’ultima norma – che ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata – ha posticipato pure i termini per i successivi adempimenti (in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023; oppure, in un numero massimo di 18 rate – 5 anni – consecutive, di cui le prime 2, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, vanno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo).
Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato 1, D.L. 61/2023, convertito con modificazioni in L. 100/2023 – c.d. Decreto Alluvione – i termini e le scadenze di cui sopra sono prorogati di 3 mesi.
La L. 18/2024, di conversione del D.L. 215/2023, ha ulteriormente differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento delle prime 3 rate della definizione agevolata. Sono state altresì prorogate al 15 marzo 2024 anche le prime 2 rate previste dal c.d. Decreto Alluvione.
Successivamente, il D.Lgs. 108/2024 ha ancora una volta allungato i termini, spostando al 15 settembre il pagamento della quinta rata, prima fissata al 31 luglio 2024[1].
Da ultimo, la L. 15/2025, di conversione, con modifiche, del D.L. 202/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2025 (e in vigore dal successivo 25 febbraio 2025), attraverso l’articolo 3-bis, ha riaperto i termini, limitatamente ai debiti indicati nella c.d. Rottamazione quater, per i contribuenti per i quali, alla data del 31 dicembre 2024, si è determinata l’inefficacia della predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere.
In particolare, i decaduti possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dal comma 235, dell’articolo 1, L. 197/2022. Tale dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 202/2024; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto.
Le modifiche all’originaria L. 197/2022 |
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D.L. 51/2023, convertito con modificazioni dalla L. 87/2023 | L. 18/2024, di convertito con modificazioni del D.L. 215/2023 | D.Lgs. 108/2024 | L. 15/2025, di convertito con modificazioni del D.L. 202/2024 |
La definizione agevolata |
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Carichi definibili | Singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 |
Pagamento | Somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento |
Annullamento | Sanzioni, interessi di mora, aggio e interessi affidati all’agente della riscossione (interessi per ritardata iscrizione a ruolo) |
In forza di quanto previsto, dal comma 245, dell’articolo 1, L. 197/2022, potevano essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del Capo II, Sezione I, L. 3/2012 (avente a oggetto l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del Titolo IV, Capo II, Sezioni II e III, D.Lgs. 14/2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.
Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa riconosceva la possibilità di corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, L. 689/1981 (c.d. “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La c.d. Rottamazione quater riguardava tutti i carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022[2] inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (c.d. “Rottamazione e/o Saldo e Stralcio”) anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientravano nella definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Si legge nel sito di Agenzia delle entrate-Riscossione che le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata sono:
- Cnpa forense – cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
- Enpab – ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi;
- Cnpr – cassa Ragionieri;
- Enpav – ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari;
- Inpgi “Giovanni Amendola” – Istituto nazionale di previdenza e assistenza dei giornalisti italiani.
Non rientrano nel beneficio della c.d. Rottamazione quater, i carichi relativi a:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Iva riscossa all’importazione;
- le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
- i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, a adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.
La riapertura della c.d. Rottamazione quater
Come visto, il D.L. 202/2024, convertito con modificazioni in L. 15/2025, ha concesso la possibilità – limitatamente ai debiti indicati nelle dichiarazioni presentate, ai sensi dell’articolo 1, commi da 231 a 252, L. 197/2022, per aderire alla c.d. Rottamazione quater – ai contribuenti decaduti dalla predetta misura agevolativa, a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere, alla data del 31 dicembre 2024, di essere riammessi alla definizione agevolata di tali debiti. Pertanto, sono riammessi solo i debiti scaduti, già oggetto di un piano di pagamento relativo alla c.d. Rottamazione quater.
Come si legge nel sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, rientrano, pertanto, nella possibilità di riammissione solo i debiti – già oggetto di un piano di pagamento della c.d. Rottamazione quater – per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.
Invece, i contribuenti che risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto ai relativi piani di pagamento, al fine di mantenere i benefici della definizione agevolata, debbono proseguire con il piano di pagamento già in corso e pertanto, aver già versato la rata in scadenza il 28 febbraio (5 marzo considerando i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge) e proseguire i successivi versamenti secondo le scadenze previste dal piano già in loro possesso.
In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di rate relative alla c.d. Rottamazione quater entro la scadenza del 28 febbraio 2025 i contribuenti sono fuori dalla definizione agevolata e non possono usufruire della riapertura predisposta dal c.d. Decreto Milleproroghe, appena convertito in legge. Infatti, la “decadenza” da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla “decadenza” del piano, viene considerato a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di “capitale”, anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi.
Per questi soggetti, allo stato, l’unica strada percorribile è quella della successiva rateizzazione, ai sensi del novellato articolo 19, D.P.R. 602/1973 (modificato dall’articolo 13, D.Lgs. 110/2024), che oggi prevede, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la concessione da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione della ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
a) 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
b) 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
c) 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente, che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:
a) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, fino a un massimo di 120 rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta;
b) per le somme di importo fino a 120.000 euro:
1. da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
2. da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
3. da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
La riammissione
Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità, esclusivamente telematiche.
In questi giorni l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il servizio per presentare la domanda di riammissione alla c.d. Rottamazione quater. La procedura da seguire nei 2 casi è differente. Dall’area riservata del sito, a cui si accede utilizzando le credenziali personali di accesso (Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel), la richiesta di riammissione è più immediata e non è necessario allegare la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata”, tramite il servizio “Riammissione Rottamazione quater”, è possibile selezionare direttamente le cartelle e gli avvisi che si vogliono includere nella domanda di riammissione tra quelle che vengono proposte automaticamente, indicando poi il numero di rate in cui si vuole effettuare il pagamento. Il servizio propone, infatti, solo le cartelle e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto di “Rottamazione quater” per i quali ricorrono i presupposti per la riammissione.
Per inviare la domanda tramite il servizio “Riammissione Rottamazione quater” disponibile nell’area pubblica, invece, bisogna compilare il form online, inserire il numero della Comunicazione delle somme dovute (già ricevuta a suo tempo a seguito dell’adesione alla c.d. Rottamazione quater) nella quale erano ricomprese le cartelle e gli avvisi per i quali si sta chiedendo la riammissione e il numero di tali cartelle/avvisi. Successivamente è necessario indicare in quante rate si intende effettuare il pagamento (massimo 10), un indirizzo email dove sarà inviata la ricevuta della domanda e allegare la prevista documentazione di riconoscimento. Dopo la conferma, il servizio informa che l’invio della richiesta è andato a buon fine, trasmettendo una email con un link da convalidare entro 72 ore.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure fino a un numero massimo di 10 rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime 2, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Presentazione istanza e pagamento – Le date |
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Presentazione istanza | Pagamento |
30 aprile 2025 | 31 luglio 2025 |
Pagamento a rate – Modalità |
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I e II rata | Rate successive |
I rata: entro il 31 luglio 2025
II rata: entro il 30 novembre 2025 |
Le restanti, di pari ammontare, scadenti il: 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2025 e 2026.
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973, in ordine alla dilazione di pagamento. |
Ricordiamo che il comma 244, dell’articolo 1, L. 197/2022, concede di fatto una mini proroga di 5 giorni in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento.
Alle somme occorrenti per aderire alla definizione, che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa previste dal R.D. 267/1942, e dal codice di cui al D.Lgs. 14/2019, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
Per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
Le somme dovute per la definizione possono essere versate:
- a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione ricevuta dal debitore;
- b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione al debitore;
- c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Per pagare sono disponibili i seguenti canali:
- sito istituzionale;
- App EquiClick;
- domiciliazione sul conto corrente;
- moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat;
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.
È, inoltre, attivo ContiTu, il servizio web per chi vuole scegliere di pagare solo alcuni degli avvisi/cartelle “rottamabili”, con la possibilità di ricalcolare l’importo dovuto e ricevere i nuovi moduli di pagamento.
Per gestire i prossimi adempimenti, i contribuenti possono utilizzare i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
I vantaggi della riammissione
In caso di riammissione alla procedura di definizione agevolata, rivivono sostanzialmente gli effetti già previsti dalla L. 197/2022[3].
Prosecuzione dei vantaggi previsti a seguito della presentazione della dichiarazione |
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Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza | Sospensione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione | Non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione | Non possono essere avviate nuove procedure esecutive | ||
Non possono essere proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo | Il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973[4] | Si applica la disposizione di cui all’articolo 54, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017, ai fini del rilascio del Durc[5] | |||
Limitatamente ai debiti definibili per i quali viene presentata la dichiarazione entro il 30 aprile 2025:
- a) alla data del 31 luglio 2025, le dilazioni sospese a seguito della presentazione dell’istanza sono automaticamente revocate;
- b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Memento
Regole da ricordare |
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Istanza | Comunicazione dell’Agente della riscossione |
Entro il 30 aprile | Entro il 30 giugno |
Accoglimento | Rigetto |
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 giugno 2025, una “Comunicazione” di accoglimento della domanda, contenente:
– l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata (“Rottamazione quater”); – la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; – i moduli di pagamento precompilati; – le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. |
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 giugno 2025, una “Comunicazione” di: diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di definizione agevolata. |
Qualora venga riscontrato che nella comunicazione ricevuta non siano presenti tutti i carichi contenuti nella “Ricevuta di avvenuta presentazione della dichiarazione” ovvero altre incongruenze, è possibile effettuare una segnalazione mediante il servizio “Invia una email al Servizio contribuenti”, selezionando la voce “Informazioni su pagamento della definizione Agevolata” e allegando, oltre alla documentazione di riconoscimento, la comunicazione delle somme dovute.
Tramite il medesimo servizio “Invia una email al Servizio contribuenti”, allegando sempre la Comunicazione delle somme dovute unitamente alla documentazione di riconoscimento, è possibile segnalare errori commessi dal richiedente nella fase di presentazione dell’istanza di adesione relativi alla selezione del campo afferente alla richiesta di adempiere al pagamento in “unica soluzione”, anziché nel “numero massimo previsto dalla norma”.
Le faq
Di seguito si offre un quadro di sintesi delle faq pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione:
- rientrano nell’ambito applicativo della riammissione alla definizione agevolata solo i debiti già oggetto di un piano della c.d. Rottamazione quater per i quali:
- non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure non è stato effettuato alcun pagamento;
- è stato effettuato in ritardo il pagamento di almeno una rata, tra quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2024, rispetto al termine previsto (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) oppure è stato versato un importo inferiore a quello dovuto.
Non rientrano invece nella riammissione i debiti per i quali i relativi piani di pagamento risultano in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024. Per tali debiti, al fine di non perdere i benefici della definizione agevolata, i contribuenti interessati devono continuare i pagamenti nel rispetto delle scadenze indicate nelle Comunicazioni delle somme dovute già in loro possesso;
- per essere riammessi alla c.d. Rottamazione quater è necessario presentare un’apposita domanda, esclusivamente online sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro il 30 aprile 2025. Sono previste 2 modalità:
- in area riservata, effettuando l’autenticazione con le credenziali SPID, CIE e Carta nazionale dei servizi;
- in area pubblica, compilando l’apposito form e allegando la documentazione di riconoscimento;
- nella domanda di riammissione il contribuente dovrà indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata;
- la riammissione è possibile solo per i debiti – per i quali ricorrono le condizioni indicate nella faq n. 1 – già oggetto di un piano di pagamento della c.d. Rottamazione quater e, quindi, già contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in seguito all’adesione alla c.d. Rottamazione quater;
- per i debiti indicati nella domanda di adesione alla riammissione presentata entro il prossimo 30 aprile, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una nuova “Comunicazione delle somme dovute” con l’ammontare complessivo degli importi da corrispondere ai fini della definizione agevolata, nonché il piano di pagamento delle rate;
- il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di definizione agevolata terrà conto di eventuali pagamenti che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”. Infatti, la “decadenza” da un piano di pagamento della definizione agevolata comporta automaticamente la cessazione del piano stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi. Conseguentemente, qualsiasi pagamento effettuato successivamente alla decadenza del piano, viene considerato, come stabilisce la legge, a titolo di acconto sulle somme residue del debito complessivo, che include pertanto, oltre agli importi dovuti a titolo di capitale (ossia le somme da corrispondere a titolo di definizione agevolata), anche quelli dovuti a titolo di sanzioni e interessi;
- nel caso di rateizzazione ovvero nell’ipotesi di richiesta di rateizzazione dopo la decadenza dalla definizione agevolata, la norma prevede che, una volta presentata la domanda di riammissione alla c.d. Rottamazione quater, siano sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2025) delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni. Alla data di scadenza della prima o unica rata, le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la “Riammissione alla Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate;
- in seguito alla presentazione della domanda di riammissione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo della riammissione alla c.d. Rottamazione quater:
- non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
- non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche, già iscritte alla data di presentazione della domanda; inoltre, il contribuente, sempre per i debiti “definibili”, non sarà considerato inadempiente per i rimborsi e i pagamenti da parte della P.A. (articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973) e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- i soggetti residenti in uno dei territori colpiti dall’emergenza alluvionale che si è verificata a partire dal 1° maggio 2023 possono rientrare nella riammissione. È possibile, infatti, presentare la domanda di riammissione alla c.d. Rottamazione quater, entro il 30 aprile 2025, per i debiti già oggetto di un piano di pagamento della c.d. Rottamazione quater e già decaduti per il mancato/insufficiente/ tardivo versamento di almeno una rata in scadenza fino al 31 dicembre 2024.
[1] In considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge, e dei differimenti previsti nel caso di termini coincidenti con giorni festivi (15, 21 e 22 settembre), sono stati considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro lunedì 23 settembre 2024.
[2] Sono quindi fuori dal perimetro normativo i carichi affidati all’agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.
[3] Cioè le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, L. 197/2022.
[4] Condizione di “regolarità” del debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta, ex articolo 28-ter, D.P.R. 602/1973, nonché ai fini della verifica della morosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all’atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo (articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973). In pratica, l’agente della riscossione, a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, non è tenuto a effettuare il conseguente pignoramento previsto dal combinato disposto degli articoli 48-bis e 72-bis, D.P.R. 602/1973, nonché del Decreto Mef 40/2008.
[5] In tal modo è possibile ottenere il Durc, se i carichi previdenziali sono ricompresi nell’istanza di rottamazione.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.