Sgravio contributivo per i premi di risultato dopo la Stabilità 2016
di Maria Magri
La Legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto sia la detassazione sui premi di risultato previsti dai contratti collettivi di secondo livello sia un regime di favore fiscale e contributivo per le iniziative di welfare aziendale.
Ciò ha comportato riflessi sulla vigenza dello sgravio contributivo sugli stessi premi di risultato già a partire dal 2015.
Meccanismo di attuazione dello sgravio
Al fine di incentivare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello/territoriale dal 1° gennaio 2008 (L. n.247/07) è stato istituito un Fondo per il finanziamento di uno sgravio contributivo sulla quota di retribuzione corrispondente alle erogazioni di secondo livello su domanda delle aziende all’Inps.
Il Fondo ha una dotazione di 650 milioni di euro per ciascuno degli anni e lo sgravio viene erogato sulla base dei seguenti criteri:
- le erogazioni sono quelle previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;
- lo sgravio si applica fino al limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita;
- lo sgravio è pari a 25 punti percentuali del totale dei contributi sociali dovuti dal datore di lavoro (circa 32-34 punti) ed è totale per i contributi dovuti dal lavoratore (circa 9 punti).
L’attuazione dello sgravio è stata affidata dalla stessa legge all’emanazione di un apposito decreto interministeriale annuale, che ha in particolare fissato il tetto massimo di retribuzione contrattuale annua su cui applicare lo sgravio: detto tetto non è mai arrivato al 5% previsto dalla legge, ma si è sempre attestato intorno al 2,25%-2,40%.
Ciò in quanto la relativa copertura, essendo stata sempre fissata nel limite di 650 milioni di euro annui, non ha consentito di applicare un tetto più alto (solo nel 2008 il tetto è stato fissato al 3%, comportando così la necessità di un click day e quindi l’esclusione dal beneficio di molte aziende che invece ne avevano titolo).
Inoltre, il suddetto stanziamento doveva comunque essere autorizzato ogni anno con la Legge di Stabilità: quindi il beneficio non aveva carattere di strutturalità.
Solo la L. n.92/12 ha reso strutturale dal 2012 la decontribuzione, eliminando cioè la necessità della conferma del finanziamento nella Legge di Stabilità.
Nel 2013, però, la Legge di Stabilità (L. n.228/12) ha sottratto, per l’anno 2013, 150 milioni alla copertura della decontribuzione al fine sia di finanziare la nuova norma sulla ricongiunzione (32 milioni per il 2013, 43 per il 2014, 51 per il 2015, 67 per il 2016, 88 per il 2017, 94 per il 2018, 106 per il 2019, 121 per il 2020, 140 per il 2021 e 157 dal 2022) sia di rifinanziare gli ammortizzatori in deroga 2013 (118 milioni).
Altri 250 milioni infine sono stati sottratti dal D.L. n.54/13, convertito nella L. n.85/13, per rifinanziare gli ammortizzatori in deroga 2013.
Il D.L. n.102/13, convertito nella L. n.124/13, all’art.10, ha disposto il rifinanziamento per ulteriori 500 milioni per l’anno 2013 degli ammortizzatori sociali in deroga da ripartire tra le Regioni. Tra le modalità di copertura individuate vi è l’utilizzo delle risorse già stanziate per la decontribuzione dei premi di risultato in misura pari a 250 milioni.
Quindi, alla luce di quanto sopra precisato, la copertura della decontribuzione relativa ai premi erogati nel 2013 sarebbe stata azzerata.
Peraltro, al fine di evitare tale effetto negativo, lo stesso art.10, al co.2, ha introdotto un nuovo meccanismo di copertura della decontribuzione: in sostanza, mentre finora i 650 milioni stanziati per ogni anno garantivano il beneficio per il medesimo anno di riferimento, dal 2014 in poi invece la copertura garantisce il beneficio relativo all’anno precedente.
Quindi, lo stanziamento previsto per il 2014 ha finanziato la decontribuzione sui premi erogati nel 2013.
Inoltre, la copertura per i premi erogati dal 2013 in poi è ”tornata” quasi allo stanziamento originario dei 650 milioni: si dice infatti che le risorse sono ridotte solo degli importi fissati per coprire la sopra citata norma della nuova ricongiunzione (quindi lo stanziamento sarà ridotto solo di 43 milioni).
Misure 2013-2014
In conseguenza della progressiva riduzione degli stanziamenti finanziari sopra illustrata, il decreto interministeriale per l’accesso al beneficio della decontribuzione per le imprese che avessero erogato nel corso del 2013 premi di risultato ha fissato il tetto al 2,25%.
Per i premi erogati nel 2014 il tetto è stato fissato all’1,60% sempre con un decreto interministeriale.
Situazione dal 2015
La vigenza dello sgravio dal 2015 in poi è stata messa definitivamente in discussione dalla Legge di Stabilità 2016.
Tale legge, se da un lato ha reintrodotto la detassazione sui premi di risultato previsti dalla contrattazione aziendale e ha incentivato fiscalmente il ricorso al welfare aziendale, dall’altro ha eliminato ogni possibilità di ricorrere allo sgravio sugli stessi premi. E ciò già dal 2015!
Vediamo come e perché.
La Legge di Stabilità introduce, a regime e a decorrere dal periodo d’imposta 2016, una disciplina fiscale agevolata sugli emolumenti retributivi di ammontare variabile, erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
La nuova agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti (a tempo determinato, a tempo indeterminato e in somministrazione) del settore privato, i quali abbiano percepito, nell’anno precedente, redditi da lavoro dipendente, di cui all’art.49 Tuir, di ammontare non superiore a € 50.000,00 annui.
L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali, pari al 10%, si applica, nel limite di importo complessivo di € 2.000,00 lordi annui, alle seguenti voci:
- i premi di risultato, di ammontare variabile, legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, “misurabili e verificabili”;
- le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Il limite del reddito agevolabile è € 2.000,00 (innalzato a € 2.500,00 per le imprese che prevedono precise forme di coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione aziendale del lavoro).
Con un decreto interministeriale (Lavoro ed Economia), da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 (1° marzo 2016), saranno definiti i criteri di misurazione dei predetti incrementi di produttività, le modalità di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione dl lavoro, nonché le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.
Inoltre, per incentivare la diffusione dei c.d. piani di welfare aziendale sono state apportate, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2016, rilevanti modifiche alla disciplina dell’art.51 Tuir.
In primo luogo, viene modificato il co.2, lett.F), prevedendo la non imponibilità delle opere e dei servizi di utilità sociale dal datore di lavoro erogati alla generalità o categorie di dipendenti e ai loro familiari, volontariamente o contrattualmente, per le finalità di cui all’art.100 Tuir (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto).
Viene, inoltre, modificato il co.2, lett.f-bis), al fine di aggiornare la casistica delle somme, dei servizi e delle prestazioni erogati alla generalità o a categorie di dipendenti e loro familiari, che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
I premi di produttività in denaro non sono soggetti a imposizione né ordinaria né sostitutiva, nei casi in cui siano convertiti, su scelta del lavoratore, nella fruizione di somme, beni e servizi di cui all’art.51, co.2 e 3, ultimo periodo Tuir.
Quanto ai costi delle nuove misure, per la disciplina relativa ai premi di produttività si stima una perdita di gettito (Irpef e addizionali) di competenza pari a 520,6 milioni di euro l’anno. Per quanto concerne le disposizioni relative al welfare aziendale, si stima un maggior costo, a regime, pari a 4,5 milioni di euro a titolo di minori entrate Irpef e relative addizionali.
A parziale copertura degli oneri sopra indicati è prevista la riduzione del fondo ex art.1, co.68, L. n.247/07 (cioè il Fondo per la decontribuzione) per 334,7 milioni di euro nel 2016; 325,8 nel 2017; 320,4 nel 2018; 344 nel 2019; 329 nel 2020; 310 nel 2021 e 293 milioni a decorrere dal 2022.
Quindi, poiché lo stanziamento per lo sgravio viene “dirottato” interamente fin dal 2016 alla detassazione e al nuovo welfare aziendale, lo sgravio sui premi non ha più alcuna copertura già a partire dai premi erogati nel 2015 (a causa del meccanismo di finanziamento sopra illustrato, stabilito in un momento in cui lo sgravio era a regime).
Conclusioni
Non vi è dubbio che le misure introdotte dal 2016 saranno in grado di dare un forte impulso alla contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale) nonché di favorire lo sviluppo di nuove politiche retributive.
Le modifiche possono potenziare la fidelizzazione delle risorse umane, migliorare il potere di acquisto dei dipendenti attraverso l’erogazione di servizi, favorire l’emersione del nero in questi ambiti, sostenere le politiche di conciliazione lavoro-famiglia.
Certo vi è anche il rovescio della medaglia: come si vede, si perde del tutto lo sgravio e fin dal 2015.
Quest’ultimo effetto è grave, in quanto incide sulle legittime aspettative delle aziende che, avendo erogato premi nel corso del 2015, hanno giustamente messo in bilancio un minor costo contributivo.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Contratti collettivi e tabelle“.