Sgravio contributivo per l’assunzione di donne vittime di violenza da parte di coop sociali
di Redazione![](https://www.eclavoro.it/wp-content/uploads/2016/09/soldi_agevolazioni2.jpg)
L’Inps, con circolare n. 53 del 15 aprile 2020, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione, da parte delle cooperative sociali, dell’incentivo per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di donne vittime di violenza di genere nell’anno 2018. L’articolo 1, comma 220, L. 205/2017, ha infatti previsto, in favore delle cooperative sociali che hanno effettuato le assunzioni descritte, uno sgravio delle aliquote dovute per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con il D.I. 11 maggio 2018 sono stati stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse.
L’incentivo viene riconosciuto solo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 350 euro mensili.
L’agevolazione spetta dalla data di assunzione fino al periodo di paga di novembre 2020: per accedervi il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Istituto domanda di ammissione all’incentivo, tramite il modulo on line denominato “Do.Vi”.
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