Sgravi contributivi anche a seguito dell’assunzione di un dirigente in mobilità
di RedazioneLa Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 novembre 2017, n. 27226, ha statuito che gli sgravi contributivi devono essere applicati anche a seguito dell’assunzione di un dirigente in mobilità. Ai fini, infatti, del riconoscimento delle riduzioni contributive per i datori di lavoro che assumono un lavoratore a tempo indeterminato dalle liste di mobilità non rileva né la categoria (dirigenziale) di destinazione né, tantomeno, la mancanza di stabilità del rapporto di lavoro, essendo i medesimi sgravi da riconoscere anche se il lavoratore o l’impresa, per le loro caratteristiche soggettive o dimensionali, rientrino nell’area di stabilità obbligatoria.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia: